Art. 90
Cooperazione internazionale
In vigore dal 4 lug 2018
Cooperazione internazionale
1. L'Agenzia presta, su richiesta, assistenza alla Commissione nella gestione delle relazioni con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali per quanto riguarda le questioni disciplinate dal presente regolamento. Tale assistenza contribuisce, in particolare, all'armonizzazione delle regole, al riconoscimento reciproco dei certificati nell'interesse dell'industria europea, e della promozione delle norme europee di sicurezza dell'aviazione.
2. L'Agenzia può cooperare con le autorità competenti dei paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti sulle questioni disciplinate dal presente regolamento. A tal fine l'Agenzia, previa consultazione della Commissione, può concludere accordi di lavoro con tali autorità e organizzazioni internazionali. Tali accordi di lavoro non creano obblighi giuridici per l'Unione e gli Stati membri.
3. L'Agenzia assiste gli Stati membri nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento degli obblighi assunti nel quadro di accordi internazionali nelle materie disciplinate dal presente regolamento, in particolare i diritti e gli obblighi previsti dalla convenzione di Chicago.
L'Agenzia può agire in qualità di organizzazione regionale di vigilanza sulla sicurezza nel quadro dell'ICAO.
4. In collaborazione con la Commissione e con gli Stati membri, l'Agenzia, ove necessario, include e aggiorna nel repertorio di cui all' le informazioni seguenti:
a)
informazioni sulla conformità del presente regolamento e degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base del medesimo e delle misure adottate dall'Agenzia a norma del presente regolamento alle norme e pratiche raccomandate internazionali;
b)
altre informazioni relative all'applicazione del presente regolamento, comuni a tutti gli Stati membri e pertinenti per il monitoraggio da parte dell'ICAO del rispetto da parte degli Stati membri della convenzione di Chicago e delle norme e delle pratiche raccomandate internazionali.
Gli Stati membri utilizzano tali informazioni nell'adempimento dei loro obblighi a norma dell' della convenzione di Chicago e per la trasmissione di informazioni all'ICAO nell'ambito del programma ispettivo universale (Universal Safety Oversight Audit Programme) dell'ICAO.
5. Fatte salve le disposizioni pertinenti del trattato, la Commissione, l'Agenzia e le autorità nazionali competenti coinvolte nelle attività dell'ICAO collaborano, mediante una rete di esperti, su questioni tecniche che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento e che sono collegate ad attività dell'ICAO. L'Agenzia mette a disposizione di tale rete il supporto amministrativo necessario, compresa l'assistenza per la preparazione e l'organizzazione delle riunioni.
6. Oltre a svolgere i compiti di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo e all', l'Agenzia può impegnarsi in attività di cooperazione tecnica ad hoc e in progetti di ricerca e assistenza con paesi terzi e organizzazioni internazionali, purché tali attività siano compatibili con i compiti dell'Agenzia e gli obiettivi di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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