Art. 88
Interdipendenze tra sicurezza e security nell'aviazione civile
In vigore dal 4 lug 2018
Interdipendenze tra sicurezza e security nell'aviazione civile
1. La Commissione e l'Agenzia e gli Stati membri cooperano in materia di security dell'aviazione civile, compresa la cibersicurezza, quando vi siano interdipendenze tra sicurezza e security nell'aviazione civile.
2. Quando vi sono interdipendenze tra sicurezza e security nell'aviazione civile, l'Agenzia, nel caso in cui possieda le pertinenti competenze in materia di sicurezza, presta su richiesta assistenza tecnica alla Commissione per l'attuazione del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (39) e di altre disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione.
3. Per contribuire alla protezione dell'aviazione civile da atti di interferenza illecita laddove vi siano interdipendenze tra sicurezza e security nell'aviazione civile, l'Agenzia, se necessario, reagisce senza indebito ritardo a un problema urgente di interesse comune per gli Stati membri e che rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento:
a)
adottando le misure a norma dell', paragrafo 1, lettera h) per far fronte alle carenze nella progettazione degli aeromobili;
b)
raccomandando le misure correttive da adottare da parte delle autorità nazionali competenti o delle persone fisiche e giuridiche soggette al presente regolamento e/o diffondendo le informazioni pertinenti a tali autorità e persone, nel caso in cui il problema riguardi l'esercizio degli aeromobili, comprese le informazioni connesse ai rischi per l'aviazione civile derivanti dalle zone di conflitto.
Prima di adottare le misure di cui alle lettere a) e b) del primo comma, l'Agenzia ottiene l'accordo della Commissione e consulta gli Stati membri. L'Agenzia deve basare tali misure, ove possibile, sulle valutazioni dei rischi comuni all'Unione e tenere conto della necessità di una risposta rapida in caso di emergenza.
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