Art. 86
Ricerca e innovazione
In vigore dal 4 lug 2018
Ricerca e innovazione
1. L'Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri nell'individuazione di una serie di tematiche chiave per la ricerca nel settore dell'aviazione civile, al fine di contribuire a garantire la coerenza e il coordinamento tra la ricerca e lo sviluppo finanziati con fondi pubblici e le politiche che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
2. L'Agenzia sostiene la Commissione nella definizione e realizzazione dei programmi quadro pertinenti per le attività di ricerca e innovazione dell'Unione e dei programmi di lavoro annuali e pluriennali, nonché nello svolgimento di procedure di valutazione, nell'analisi dei progetti finanziati e nell'utilizzo dei risultati dei progetti di ricerca e innovazione.
L'Agenzia attua le parti relative all'aviazione civile del programma quadro di ricerca e innovazione qualora la Commissione le abbia delegato i poteri pertinenti.
3. L'Agenzia può sviluppare e finanziare la ricerca nella misura in cui sia strettamente connessa al miglioramento delle attività nel suo settore di competenza. Le esigenze e le attività di ricerca dell'Agenzia sono incluse nel suo programma di lavoro annuale.
4. I risultati delle ricerche finanziate dall'Agenzia sono pubblicati, purché le norme applicabili del diritto di proprietà intellettuale o le norme di security dell'Agenzia di cui all' non precludano tale pubblicazione.
5. Oltre a svolgere i compiti di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo e all', l'Agenzia può impegnarsi in attività di ricerca ad hoc, purché tali attività siano compatibili con i compiti dell'Agenzia e gli obiettivi del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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