Art. 85

Monitoraggio degli Stati membri

In vigore dal 4 lug 2018
Monitoraggio degli Stati membri 1.   L'Agenzia assiste la Commissione nel monitoraggio dell'applicazione da parte degli Stati membri del presente regolamento e degli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base, eseguendo ispezioni e altre attività di monitoraggio. Tali ispezioni e attività di monitoraggio sono volte inoltre ad assistere gli Stati membri nel garantire un'applicazione uniforme del presente regolamento e degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base del medesimo delle disposizioni e nel condividere le migliori prassi. L'Agenzia informa la Commissione mediante rapporti sulle ispezioni e sulle altre attività di monitoraggio effettuate a norma del presente paragrafo. 2.   Ai fini dell'esecuzione delle ispezioni e delle altre attività di monitoraggio di cui al paragrafo 1, l'Agenzia è abilitata a: a) chiedere a ogni autorità nazionale competente e a ogni persona fisica e giuridica soggetta al presente regolamento di fornire all'Agenzia tutte le informazioni necessarie; b) chiedere a tali autorità e persone di fornire spiegazioni orali in merito a qualsiasi fatto, documento, oggetto, procedura o altra questione rilevante per determinare se uno Stato membro ottempera al presente regolamento e agli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base del medesimo; c) accedere ai locali, terreni e mezzi di trasporto pertinenti di tali autorità e persone; d) esaminare qualsiasi documento, registro o dato pertinente detenuto da tali persone o accessibile alle medesime, estrarre copie o stralci, indipendentemente dal supporto sul quale le informazioni sono archiviate. Se necessario per determinare se lo Stato membro ottempera al presente regolamento e agli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base del medesimo, l'Agenzia è abilitata a esercitare i poteri di cui al primo comma in relazione a qualsiasi altra persona fisica o giuridica di cui si può ragionevolmente presumere che possieda informazioni pertinenti per tale scopo o che può accedervi. I poteri di cui al presente paragrafo sono esercitati nel rispetto del diritto nazionale dello Stato membro in cui si esegue l'ispezione o altra attività di monitoraggio, tenendo in debito conto i diritti e legittimi interessi delle autorità e delle persone interessate, e nel rispetto del principio di proporzionalità. Se per accedere ai locali, terreni e mezzi di trasporto pertinenti di cui alla lettera c) del primo comma è necessaria, conformemente al diritto nazionale applicabile, un'autorizzazione preventiva dell'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro in questione, tali poteri sono esercitati soltanto una volta ottenuta l'autorizzazione preventiva. 3.   L'Agenzia provvede affinché i membri del suo personale e, se del caso, gli altri esperti che partecipano all'ispezione o ad altra attività di monitoraggio siano sufficientemente qualificati e ricevano istruzioni appropriate. Per quanto riguarda le ispezioni, tali persone esercitano i loro poteri su presentazione di un'autorizzazione scritta. L'Agenzia informa, con debito anticipo prima dell'ispezione, lo Stato membro interessato dell'oggetto, dello scopo dell'attività prevista, della data d'inizio e dell'identità dei membri del suo personale e di ogni altro esperto che partecipa all'attività. 4.   Lo Stato membro interessato agevola l'ispezione o altra attività di monitoraggio e garantisce che le autorità e le persone interessate collaborino con l'Agenzia. Se una persona fisica o giuridica non collabora con l'Agenzia, le autorità competenti dello Stato membro interessato prestano l'assistenza necessaria all'Agenzia per consentirle di effettuare l'ispezione o altra attività di monitoraggio. 5.   Se un'ispezione o un'altra attività di monitoraggio effettuata a norma del presente articolo comporta l'ispezione o un'altra attività di monitoraggio nei confronti di una persona fisica o giuridica soggetta al presente regolamento, si applica l', paragrafi 2, 3 e 4. 6.   I rapporti elaborati dall'Agenzia conformemente al paragrafo 1 sono messi a disposizione dello Stato membro, su sua richiesta, nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è stata effettuata l'ispezione. 7.   L'Agenzia pubblica una sintesi delle informazioni riguardanti l'applicazione da parte degli Stati membri del presente regolamento e degli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base. Tali informazioni sono incluse nel rapporto annuale sulla sicurezza di cui all', paragrafo 7. 8.   L'Agenzia contribuisce alla valutazione dell'impatto dell'attuazione del presente regolamento e degli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base in relazione agli obiettivi di cui all', fatta salva la valutazione della Commissione di cui all'. 9.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscano norme dettagliate concernenti i metodi di lavoro dell'Agenzia per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3.
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