Art. 124

Valutazione

In vigore dal 4 lug 2018
Valutazione 1.   Entro il 12 settembre 2023, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione effettua una valutazione in conformità degli orientamenti della Commissione per valutare i risultati dell'Agenzia in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e ai suoi compiti. La valutazione è volta a stabilire quale impatto il presente regolamento, l'Agenzia e i suoi metodi di lavoro hanno avuto nel garantire un elevato livello di sicurezza dell'aviazione civile. La valutazione affronta altresì l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'Agenzia e le implicazioni finanziarie di tale modifica. La valutazione tiene conto del parere del consiglio di amministrazione e delle parti interessate, a livello sia di Unione che nazionale. 2.   Qualora ritenga che l'esistenza dell'Agenzia non sia più giustificata rispetto agli obiettivi, al mandato e ai compiti che le sono stati assegnati, la Commissione può proporre di modificare opportunamente o abrogare il presente regolamento. 3.   La Commissione trasmette i risultati della valutazione, unitamente alle sue conclusioni, al Parlamento europeo, al Consiglio e al consiglio di amministrazione. Se del caso, è allegato un piano d'azione corredato di un calendario. I risultati della valutazione e le raccomandazioni sono resi pubblici.
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