Art. 122

Lotta contro la frode

In vigore dal 4 lug 2018
Lotta contro la frode 1.   Ai fini della lotta contro la frode, la corruzione e altre attività illecite si applica senza limitazioni il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (45). 2.   L'Agenzia aderisce all'accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (46) entro sei mesi a decorrere dall'11 settembre 2018, e adotta le opportune disposizioni applicabili al suo personale utilizzando il modello di cui all'allegato di tale accordo. 3.   La Corte dei conti ha il potere di sottoporre ad audit, sulla base di documenti e di ispezioni sul posto, tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione dall'Agenzia. 4.   L'OLAF può svolgere indagini, ivi compresi controlli e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e alle procedure previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (47), al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, in connessione con sovvenzioni o contratti finanziati dall'Agenzia. 5.   Fatti salvi i paragrafi da 1 a 4, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione dell'Agenzia contengono disposizioni che abilitano espressamente la Corte dei conti e l'OLAF a procedere a tali audit e indagini in base alle rispettive competenze.
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