Art. 120

Bilancio

In vigore dal 4 lug 2018
Bilancio 1.   Fatte salve altre entrate, le entrate dell'Agenzia comprendono: a) un contributo dell'Unione; b) un contributo di paesi terzi europei con cui l'Unione abbia concluso gli accordi internazionali di cui all'; c) i diritti versati dai richiedenti e dai titolari di certificati rilasciati dall'Agenzia e da persone che hanno depositato dichiarazioni presso l'Agenzia; d) gli oneri per pubblicazioni, corsi di formazione e altri servizi prestati e per il trattamento dei ricorsi da parte dell'Agenzia; e) eventuali contributi finanziari volontari di Stati membri, paesi terzi o altri soggetti, a condizione che detti contributi non compromettano l'indipendenza e l'imparzialità dell'Agenzia; f) sovvenzioni. 2.   Le spese dell'Agenzia comprendono le spese per il personale, amministrative, di infrastruttura e operative. Per quanto riguarda le spese operative, gli impegni di bilancio per azioni che si estendono su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in ratei annui, laddove necessario. 3.   Le entrate e le spese devono risultare in pareggio. 4.   I bilanci ordinari, i diritti fissati e percepiti per attività di certificazione e gli oneri riscossi dall'Agenzia sono trattati separatamente nei conti dell'Agenzia. 5.   L'Agenzia adegua, nel corso dell'esercizio finanziario, la programmazione del personale e la gestione delle attività finanziate con risorse relative a diritti e oneri in modo tale da consentire una risposta rapida al carico di lavoro e alle variazioni di tali entrate. 6.   Ogni anno il direttore esecutivo predispone un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio finanziario successivo, che comprende un progetto di tabella dell'organico, e lo trasmette al consiglio di amministrazione insieme con il materiale esplicativo sulla situazione di bilancio. Tale progetto di tabella dell'organico, in relazione ai posti finanziati da diritti e oneri, si basa su una serie limitata di indicatori approvati dalla Commissione per misurare il carico di lavoro e l'efficienza dell'Agenzia e stabilisce le risorse necessarie per rispondere in modo efficiente e tempestivo alle richieste di certificazione e altre attività dell'Agenzia, comprese quelle derivanti da riassegnazioni di competenza a norma degli . Sulla base di tale progetto, il consiglio di amministrazione adotta un progetto di stato di previsione provvisorio delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio finanziario successivo. Il progetto di stato di previsione provvisorio delle entrate e delle spese dell'Agenzia è trasmesso alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno. 7.   Al più tardi entro il 31 marzo, il consiglio di amministrazione trasmette alla Commissione e ai paesi terzi europei con i quali l'Unione ha concluso gli accordi internazionali di cui all' lo stato di previsione definitivo delle entrate e delle spese dell'Agenzia, che comprende il progetto di tabella dell'organico e il programma di lavoro provvisorio. 8.   La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio insieme al progetto di bilancio generale dell'Unione europea. 9.   Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive le stime che ritiene necessarie per quanto riguarda la tabella dell'organico e l'importo del contributo a carico del bilancio generale nel progetto di bilancio generale dell'Unione europea, che essa sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio a norma degli articoli 313 e 314 TFUE. 10.   Il Parlamento europeo e il Consiglio autorizzano gli stanziamenti a titolo del contributo destinato all'Agenzia e adotta la tabella dell'organico dell'Agenzia, tenendo conto degli indicatori relativi al carico di lavoro e all'efficienza dell'Agenzia di cui al paragrafo 6. 11.   Il bilancio è adottato dal consiglio di amministrazione e diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione. Se necessario, è adeguato di conseguenza. 12.   Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima al Parlamento europeo e al Consiglio l'intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative sul finanziamento del bilancio, in particolare i progetti di natura immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di edifici, e ne informa la Commissione. Ai progetti di natura immobiliare che possono avere incidenze finanziarie significative sul bilancio dell'Agenzia si applica il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione (43). Qualora il Parlamento europeo e il Consiglio abbia comunicato l'intenzione di emettere un parere, lo trasmette al consiglio di amministrazione entro sei settimane a decorrere dalla notifica del progetto.
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