Art. 129
Partecipazione di paesi terzi europei
In vigore dal 4 lug 2018
Partecipazione di paesi terzi europei
L'Agenzia è aperta alla partecipazione di paesi terzi europei che sono parti contraenti della convenzione di Chicago e che hanno concluso con l'Unione europea accordi internazionali in virtù dei quali hanno adottato e applicano il diritto dell'Unione nelle materie disciplinate dal presente regolamento.
Tali accordi internazionali possono comprendere disposizioni che specificano, in particolare, la natura e la portata della partecipazione del paese terzo in questione ai lavori dell'Agenzia, comprese disposizioni sui contributi finanziari e sul personale. L'Agenzia può, a norma dell', paragrafo 2, concludere accordi di lavoro con l'autorità competente del paese terzo europeo in questione al fine di dare applicazione a tali disposizioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2018:1139:oj#art-129