Art. 130
Accordo di sede e condizioni operative
In vigore dal 4 lug 2018
Accordo di sede e condizioni operative
1. Le necessarie disposizioni relative all'insediamento dell'Agenzia nello Stato membro ospitante e alle strutture che quest'ultimo deve mettere a disposizione, nonché le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al direttore esecutivo, ai membri del consiglio di amministrazione, al personale dell'Agenzia e ai membri delle rispettive famiglie, sono stabilite in un accordo di sede concluso tra l'Agenzia e lo Stato membro in cui si trova la sede.
2. Lo Stato membro ospitante garantisce le condizioni necessarie per il corretto funzionamento dell'Agenzia, offrendo anche una scolarizzazione multilingue appropriata e adeguati collegamenti di trasporto.
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