Art. 132
Trattamento dei dati personali
In vigore dal 4 lug 2018
Trattamento dei dati personali
1. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali nel quadro del presente regolamento, gli Stati membri svolgono i loro compiti a norma del presente regolamento conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali in conformità del regolamento (UE) 2016/679.
2. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali nel quadro del presente regolamento, la Commissione e l'Agenzia svolgono i loro compiti a norma del presente regolamento conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001.
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