Art. 134

Modifiche del regolamento (CE) n. 1008/2008

In vigore dal 4 lug 2018
Modifiche del regolamento (CE) n. 1008/2008 Il regolamento (CE) n. 1008/2008 è così modificato: 1) all', la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) sia titolare di un COA valido rilasciato conformemente al regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) da un'autorità nazionale di uno Stato membro, da più autorità nazionali degli Stati membri che agiscono congiuntamente in conformità dell', paragrafo 5, di tale regolamento o dall'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea. (*1)  Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).»;" 2) l' è sostituito dal seguente: « Certificato di operatore aereo 1.   Il rilascio e la validità di una licenza d'esercizio sono subordinati al possesso di un COA valido che specifichi le attività contemplate da tale licenza d'esercizio. 2.   Ogni modifica del COA di un vettore aereo comunitario deve figurare, ove previsto, nella sua licenza d'esercizio. L'autorità competente per il COA informa, non appena possibile, l'autorità competente per il rilascio delle licenze di ogni pertinente modifica proposta del COA. 3.   L'autorità competente per il COA e l'autorità competente per il rilascio delle licenze convengono misure per lo scambio proattivo di informazioni attinenti alla valutazione e al mantenimento del COA e della licenza d'esercizio. Possono rientrare tra il suddetto scambio, senza esservi limitate, le informazioni relative alle disposizioni finanziarie, di proprietà o organizzative del vettore aereo comunitario che possono pregiudicare la sicurezza o la solvibilità delle sue operazioni o assistere l'autorità competente per il COA nello svolgimento delle sue attività di sorveglianza in materia di sicurezza Se le informazioni sono fornite in via riservata, sono adottate misure per garantire che siano adeguatamente protette. 3 bis.   Se è probabile che occorra un provvedimento di esecuzione, l'autorità competente per il COA e l'autorità competente per il rilascio delle licenze si consultano al più presto prima di adottare tale provvedimento e collaborano per cercare di risolvere la questione prima dell'adozione del provvedimento. Se il provvedimento è adottato, l'autorità competente per il COA e l'autorità competente per il rilascio delle licenze si notificano reciprocamente quanto prima.»; 3) all', il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli aeromobili utilizzati da un vettore aereo comunitario sono immatricolati, a scelta dello Stato membro la cui autorità competente rilascia la licenza d'esercizio, nel registro nazionale di detto Stato o nel registro nazionale di un altro Stato membro. Tuttavia, se utilizzati nell'ambito di un contratto di noleggio senza equipaggio (dry lease) o di noleggio con equipaggio (wet lease) in conformità dell', tali aeromobili possono essere immatricolati nel registro nazionale di uno Stato membro o di un paese terzo.».
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