Art. 135
Modifiche del regolamento (UE) n. 996/2010
In vigore dal 4 lug 2018
Modifiche del regolamento (UE) n. 996/2010
L' del regolamento (UE) n. 996/2010 è sostituito dal seguente:
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Obbligo di svolgere un'inchiesta
1. Ogni incidente o inconveniente grave che coinvolge aeromobili cui si applica il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) è sottoposto a un'inchiesta di sicurezza nello Stato membro nel cui territorio è avvenuto l'incidente o l'inconveniente grave.
2. Quando un aeromobile cui si applica il regolamento (UE) 2018/1139 e che è immatricolato in uno Stato membro è coinvolto in un incidente o in un inconveniente grave e non è possibile accertare in via definitiva che questo sia avvenuto nel territorio di uno Stato specifico, l'inchiesta di sicurezza è effettuata dall'autorità investigativa per la sicurezza dello Stato membro di immatricolazione.
3. L'ampiezza delle inchieste di sicurezza di cui ai paragrafi 1, 2 e 4, e la procedura da seguire nello svolgimento di tali inchieste sono determinate dall'autorità investigativa per la sicurezza, tenuto conto delle conseguenze dell'incidente o dell'inconveniente grave e degli insegnamenti che essa prevede di trarre da tali inchieste per il miglioramento della sicurezza aerea.
4. Le autorità investigative per la sicurezza possono decidere di indagare su inconvenienti diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, e su incidenti o inconvenienti gravi occorsi ad altri tipi di aeromobili, in conformità della legislazione nazionale degli Stati membri, quando prevedono di trarne insegnamenti sul piano della sicurezza.
5. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, l'autorità investigativa per la sicurezza competente può decidere, tenuto conto degli insegnamenti che si prevede di trarre per il miglioramento della sicurezza aerea, di non avviare un'inchiesta di sicurezza in caso di incidente o inconveniente grave che coinvolge un aeromobile senza equipaggio per il quale non sono richiesti un certificato o una dichiarazione a norma dell', paragrafi 1 e 5, del regolamento (UE) 2018/1139, o che coinvolge un aeromobile con equipaggio con una massa massima al decollo uguale o inferiore a 2 250 kg, e nel caso in cui nessuno abbia riportato lesioni gravi o mortali.
6. Le inchieste di sicurezza di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 non sono in alcun caso dirette all'accertamento di colpe o responsabilità. Esse sono condotte indipendentemente e separatamente da eventuali procedimenti giudiziari o amministrativi finalizzati all'accertamento di colpe o responsabilità e li lasciano impregiudicati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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