Art. 121

Esecuzione e controllo del bilancio

In vigore dal 4 lug 2018
Esecuzione e controllo del bilancio 1.   Il direttore esecutivo cura l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia. 2.   Entro il 1o marzo successivo alla chiusura di ciascun esercizio, il contabile dell'Agenzia comunica i conti provvisori al contabile della Commissione e alla Corte dei conti. Il contabile dell'Agenzia trasmette inoltre al contabile della Commissione una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio entro il 1o marzo successivo alla chiusura di ciascun esercizio. Il contabile della Commissione procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati conformemente all'articolo 147 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (44). 3.   Entro il 31 marzo successivo alla chiusura di ciascun esercizio, il direttore esecutivo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio. 4.   A norma dell'articolo 148 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell'Agenzia, il contabile forma i conti definitivi dell'Agenzia, sotto la propria responsabilità, e il direttore esecutivo li trasmette per un parere al consiglio di amministrazione. 5.   Il consiglio di amministrazione emette un parere sui conti definitivi dell'Agenzia. 6.   Entro il 1o luglio successivo alla chiusura di ciascun esercizio, il contabile dell'Agenzia trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio di amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti. 7.   I conti definitivi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 15 novembre successivo alla chiusura di ciascun esercizio. 8.   Entro il 30 settembre successivo alla chiusura di ciascun esercizio, il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Trasmette inoltre copia della risposta al consiglio di amministrazione e alla Commissione. 9.   Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e a norma dell'articolo 165, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in questione. 10.   Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, decide sul discarico al direttore esecutivo, entro il 15 maggio dell'anno n + 2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio n.
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