Art. 119

Trasparenza e comunicazione

In vigore dal 4 lug 2018
Trasparenza e comunicazione 1.   Ai documenti detenuti dall'Agenzia si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001. Ciò lascia impregiudicate le norme in materia di accesso ai dati e alle informazioni contenute nel regolamento (UE) n. 376/2014 e negli atti di esecuzione adottati sulla base dell', paragrafo 5, e dell', paragrafo 8 del presente regolamento. 2.   L'Agenzia può svolgere attività di comunicazione di propria iniziativa nel settore di sua competenza. In particolare fa sì che, a fianco della pubblicazione di cui all', paragrafo 3, il pubblico e qualsiasi parte interessata possano disporre rapidamente di informazioni obiettive, affidabili e facilmente comprensibili riguardanti la sua attività. L'Agenzia provvede affinché l'assegnazione delle sue risorse ad attività di comunicazione non pregiudichi l'assolvimento efficace dei compiti di cui all'. 3.   L'Agenzia traduce il materiale di promozione sulla sicurezza, se del caso, nelle lingue ufficiali dell'Unione. 4.   Le autorità nazionali competenti assistono l'Agenzia comunicando efficacemente le informazioni pertinenti in materia di sicurezza nei rispettivi ordinamenti giuridici. 5.   Ogni persona fisica o giuridica ha il diritto di comunicare per iscritto con l'Agenzia in una delle lingue ufficiali dell'Unione e di ricevere una risposta nella stessa lingua. 6.   I servizi di traduzione necessari al funzionamento dell'Agenzia sono prestati dal centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea.
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