Art. 126
Diritti e oneri
In vigore dal 4 lug 2018
Diritti e oneri
1. Sono riscossi diritti e oneri per:
a)
il rilascio e il rinnovo di certificati e la registrazione di dichiarazioni da parte dell'Agenzia a norma del presente regolamento, nonché per le attività di sorveglianza riguardanti le attività cui tali certificati e dichiarazioni si riferiscono;
b)
pubblicazioni, corsi di formazione e altri servizi prestati dall'Agenzia. Tali diritti e oneri riflettono il costo effettivo di ogni servizio prestato;
c)
il trattamento dei ricorsi.
I diritti e gli oneri sono espressi e devono essere pagati in euro.
2. L'importo dei diritti e degli oneri è fissato a un livello tale da assicurare entrate sufficienti a coprire l'intero costo delle attività correlate ai servizi prestati e da evitare un notevole accumulo di avanzi. Tutte le spese dell'Agenzia per il personale impegnato in attività di cui al paragrafo 1, in particolare i contributi del datore di lavoro al regime pensionistico, concorrono alla formazione di tale costo. I diritti e gli oneri costituiscono entrate con destinazione specifica dell'Agenzia per le attività correlate ai servizi per cui i diritti e gli oneri sono dovuti.
3. Gli avanzi di bilancio generati dai diritti e dagli oneri finanziano le attività future correlate a diritti e oneri o compensano le perdite. Se un risultato di bilancio significativamente positivo o negativo diviene ricorrente, è rivisto il livello dei diritti e degli oneri.
4. La Commissione, previa consultazione dell'Agenzia in conformità dell', paragrafo 2, lettera i), adotta atti di esecuzione che stabiliscano norme dettagliate relative a diritti e oneri riscossi dall'Agenzia, che specifichino in particolare le prestazioni per le quali i diritti e gli oneri sono dovuti a norma dell', paragrafo 1, lettere c) e d) e l'importo degli stessi e le modalità di riscossione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2018:1139:oj#art-126