Art. 98

Funzioni del consiglio di amministrazione

In vigore dal 4 lug 2018
Funzioni del consiglio di amministrazione 1.   L'Agenzia ha un consiglio di amministrazione. 2.   Il consiglio di amministrazione: a) nomina il direttore esecutivo e, se del caso, ne proroga il mandato o lo rimuove dall'incarico, in conformità dell'; b) adotta una relazione annuale di attività consolidata sulle attività dell'Agenzia e la trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti entro il 1o luglio di ogni anno. La relazione annuale di attività consolidata è resa pubblica; c) adotta ogni anno, a maggioranza dei due terzi dei membri con diritto di voto e in conformità dell', il documento di programmazione dell'Agenzia; d) adotta, a maggioranza di due terzi dei membri con diritto di voto e in conformità dell', paragrafo 11, il bilancio annuale dell'Agenzia; e) stabilisce le procedure per l'adozione delle decisioni del direttore esecutivo di cui agli ; f) svolge le proprie funzioni riguardanti il bilancio dell'Agenzia a norma degli ; g) nomina i membri della commissione di ricorso a norma dell'; h) esercita l'autorità disciplinare sul direttore esecutivo; i) esprime un parere circa le regole relative ai diritti e agli onorari di cui all'; j) adotta il proprio regolamento interno; k) decide in merito al regime linguistico dell'Agenzia; l) adotta decisioni relative alla creazione e, se necessario, alla modifica delle strutture interne dell'Agenzia a livello di direttori; m) in conformità del paragrafo 6, esercita, nei confronti del personale dell'Agenzia, i poteri demandati dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione («poteri dell'autorità che ha il potere di nomina»); n) adotta le opportune regole di applicazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti in conformità dell' dello statuto dei funzionari; o) adotta regole per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri nonché ai membri della commissione di ricorso; p) assicura un follow-up adeguato delle osservazioni e delle raccomandazioni risultanti dalle valutazioni e relazioni di audit interne ed esterne e dalle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode («OLAF») (42); q) adotta le regole finanziarie applicabili all'Agenzia in conformità dell'; r) nomina un contabile soggetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti, che è pienamente indipendente nell'esercizio delle sue funzioni; s) adotta una strategia antifrode, proporzionata ai rischi di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare; t) esprime un parere sul progetto del programma europeo di sicurezza aerea in conformità dell'; u) adotta il piano europeo per la sicurezza aerea in conformità dell'; v) adotta decisioni debitamente motivate relativamente alla revoca dell'immunità ai sensi dell' del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, allegato al TUE e al TFUE; w) definisce le procedure in termini di opportuna cooperazione dell'Agenzia con le autorità giudiziarie nazionali, fatti salvi i regolamenti (UE) n. 996/2010 e (UE) n. 376/2014. 3.   Il consiglio di amministrazione può consigliare il direttore esecutivo su qualsiasi questione legata agli ambiti disciplinati dal presente regolamento. 4.   Il consiglio di amministrazione istituisce un organo consultivo che rappresenta l'intera gamma delle parti interessate dalle attività dell'Agenzia, il cui parere preventivo è richiesto per le decisioni nelle materie di cui al paragrafo 2, lettere c), e), f) e i). Il consiglio di amministrazione può anche decidere di consultare l'organo consultivo su altre questioni di cui ai paragrafi 2 e 3. Il consiglio di amministrazione non è in alcun caso vincolato dal parere dell'organo consultivo. 5.   Il consiglio di amministrazione può istituire gruppi di lavoro che lo assistano nello svolgimento dei suoi compiti, compresi la preparazione delle decisioni e il monitoraggio della relativa attuazione. 6.   Il consiglio di amministrazione adotta, in conformità dell' dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull', paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull' del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i pertinenti poteri dell'autorità che ha il potere di nomina e definisce le condizioni di sospensione di detta delega di poteri. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri. Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di amministrazione può, mediante decisione, sospendere temporaneamente i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina delegati al direttore esecutivo e quelli subdelegati da quest'ultimo, ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo.
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Funzioni del consiglio di amministrazione (Art. 98 Regolamento (UE) 2018/1139) — Testo vigente | Portale Normativo