Art. 106
Membri della commissione di ricorso
In vigore dal 4 lug 2018
Membri della commissione di ricorso
1. I membri e i supplenti sono nominati dal consiglio di amministrazione sulla base di un elenco di candidati qualificati compilato dalla Commissione.
2. Il mandato dei membri della commissione di ricorso, compresi il presidente e i supplenti, ha una durata di cinque anni ed è prorogabile per un ulteriore periodo di cinque anni.
3. I membri della commissione di ricorso sono indipendenti. Nelle loro decisioni non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo o altro organismo.
4. I membri della commissione di ricorso non esercitano altre funzioni in seno all'Agenzia. I membri della commissione di ricorso possono essere impiegati a tempo parziale.
5. Durante il loro mandato i membri della commissione di ricorso possono essere rimossi dall'incarico o dall'elenco dei candidati idonei solo per gravi motivi, e se la Commissione ha deciso in tal senso dopo aver ricevuto il parere del consiglio di amministrazione.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell', per stabilire le qualifiche richieste ai membri della commissione di ricorso, il loro status e il loro rapporto contrattuale con l'Agenzia, i poteri dei singoli membri nella fase preparatoria delle decisioni e le modalità di votazione nonché le norme e le procedure di voto.
Storico versioni
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