Art. 104
Responsabilità del direttore esecutivo
In vigore dal 4 lug 2018
Responsabilità del direttore esecutivo
1. Il direttore esecutivo assicura la gestione dell'Agenzia. Il direttore esecutivo risponde al consiglio di amministrazione. Fatte salve le competenze della Commissione e del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo esercita le sue funzioni in piena indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo o altro organismo.
2. Su richiesta, il direttore esecutivo riferisce al Parlamento europeo sull'esercizio delle sue funzioni. Il Consiglio può invitare il direttore esecutivo a riferire sull'esercizio di tali funzioni.
3. Il direttore esecutivo è responsabile dell'esecuzione dei compiti affidati all'Agenzia dal presente regolamento o da altri atti dell'Unione. In particolare, il direttore esecutivo:
a)
approva le misure adottate dall'Agenzia quali definite all' entro i limiti specificati dal presente regolamento e dagli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base del medesimo;
b)
decide in merito a indagini, ispezioni e altre attività di monitoraggio conformemente a quanto previsto dagli ;
c)
decide in merito all'assegnazione di compiti a soggetti qualificati in conformità dell', paragrafo 1, e allo svolgimento di indagini per conto dell'Agenzia da parte di autorità nazionali competenti o soggetti qualificati in conformità dell', paragrafo 1;
d)
adotta le misure necessarie riguardanti le attività dell'Agenzia connesse alla cooperazione internazionale in conformità dell';
e)
adotta tutti i provvedimenti necessari, emanando tra l'altro istruzioni amministrative interne e pubblicando avvisi, per assicurare il buon funzionamento dell'Agenzia a norma del presente regolamento;
f)
attua le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione;
g)
predispone la relazione annuale di attività consolidata dell'Agenzia e la sottopone al consiglio di amministrazione per l'adozione;
h)
predispone il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia a norma dell' ed esegue il bilancio a norma dell';
i)
delega i poteri di direttore esecutivo ad altri membri del personale dell'Agenzia. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscano le norme applicabili a tali deleghe. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 2;
j)
predispone il documento di programmazione di cui all', paragrafo 1, e lo sottopone al consiglio di amministrazione per l'adozione previo parere della Commissione;
k)
attua il documento di programmazione di cui all', paragrafo 1, e riferisce al consiglio di amministrazione in merito alla sua attuazione;
l)
elabora un piano d'azione volto a dare seguito alle conclusioni delle valutazioni e relazioni di audit interne ed esterne e delle indagini dell'OLAF, e riferisce sui progressi compiuti due volte l'anno alla Commissione e periodicamente al consiglio di amministrazione;
m)
tutela gli interessi finanziari dell'Unione mediante l'applicazione di misure preventive contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, tramite controlli effettivi e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, tramite il recupero delle somme indebitamente corrisposte, nonché, se del caso, mediante l'applicazione di sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive;
n)
predispone la strategia antifrode dell'Agenzia e la presenta al consiglio di amministrazione per l'adozione;
o)
predispone il progetto di regole finanziarie applicabili all'Agenzia;
p)
predispone il piano europeo per la sicurezza aerea e i successivi aggiornamenti, e li trasmette al consiglio di amministrazione per l'adozione;
q)
riferisce al consiglio di amministrazione sull'attuazione del piano europeo per la sicurezza aerea;
r)
risponde alle richieste di assistenza della Commissione presentate in conformità del presente regolamento;
s)
accetta la riassegnazione di competenze all'Agenzia a norma degli ;
t)
è responsabile della gestione corrente dell'Agenzia;
u)
adotta tutte le decisioni relative alla creazione e, se necessario, alla modifica delle strutture interne dell'Agenzia, tranne quelle a livello di direttori, che saranno approvate dal consiglio di amministrazione;
v)
adotta regole per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse in relazione ai partecipanti ai gruppi di lavoro e ai gruppi di esperti e ad altri membri del personale non disciplinati dallo statuto dei funzionari, ivi comprese disposizioni sulle dichiarazioni di interesse e, se del caso, sulle attività professionali posteriori alla situazione di impiego;
4. Il direttore esecutivo è inoltre competente a decidere in merito alla necessità, ai fini dello svolgimento efficace ed efficiente dei compiti dell'Agenzia, di istituire uno o più uffici locali in uno o più Stati membri o paesi terzi o di assegnare il personale alle sedi delle delegazioni dell'Unione nei paesi terzi, previa conclusione di opportuni accordi con il Servizio europeo per l'azione esterna. Tale decisione richiede l'accordo preventivo della Commissione, del consiglio di amministrazione e, se del caso, dello Stato membro in cui si intende istituire l'ufficio locale. La decisione precisa l'ambito delle attività che devono essere espletate presso detto ufficio locale o dal personale assegnato alla stessa sede in modo da evitare costi inutili e duplicazioni delle funzioni amministrative dell'Agenzia.
Storico versioni
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