Art. 83

Indagini dell'Agenzia

In vigore dal 4 lug 2018
Indagini dell'Agenzia 1.   L'Agenzia esegue, per proprio conto o tramite le autorità nazionali competenti o i soggetti qualificati, le indagini necessarie per l'assolvimento dei propri compiti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme in virtù dell', paragrafo 2. 2.   Ai fini dell'esecuzione delle indagini di cui al paragrafo 1, all'Agenzia è conferito il potere di: a) chiedere alle persone fisiche o giuridiche alle quali ha rilasciato un certificato, o che le hanno reso una dichiarazione, di fornire all'Agenzia tutte le informazioni necessarie; b) chiedere a tali persone di fornire spiegazioni orali in merito a qualsiasi fatto, documento, oggetto, procedura o altra questione rilevante per determinare se la persona ottempera al presente regolamento e agli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base del medesimo; c) accedere ai locali, terreni e mezzi di trasporto pertinenti di tali persone; d) esaminare qualsiasi documento, registro o dato pertinente detenuto da o accessibile a tali persone, estrarre copie o prelevare stralci, indipendentemente dal supporto sul quale le informazioni sono archiviate. Se necessario per determinare se una persona alla quale ha rilasciato un certificato o che le ha reso una dichiarazione ottempera al presente regolamento e agli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base del medesimo, l'Agenzia è inoltre abilitata ad esercitare i poteri di cui al primo comma in relazione a qualsiasi altra persona fisica o giuridica di cui si può ragionevolmente presumere che possieda informazioni pertinenti per tale scopo o che può accedervi. I poteri di cui al presente paragrafo sono esercitati nel rispetto del diritto nazionale dello Stato membro o del paese terzo in cui si svolge l'indagine, tenendo in debito conto i diritti e legittimi interessi delle persone interessate e nel rispetto del principio di proporzionalità. Se per accedere ai locali, terreni e mezzi di trasporto pertinenti di cui alla lettera c) è necessaria, conformemente al diritto nazionale applicabile, un'autorizzazione preventiva dell'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro o del paese terzo in questione, tali poteri sono esercitati soltanto una volta ottenuta l'autorizzazione preventiva. 3.   L'Agenzia provvede affinché i membri del suo personale e, se del caso, gli altri esperti che partecipano all'indagine siano sufficientemente qualificati, ricevano istruzioni appropriate e siano debitamente autorizzati. Tali persone esercitano i loro poteri su presentazione di un'autorizzazione scritta. 4.   I funzionari delle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio deve essere condotta un'indagine assistono l'Agenzia nell'esecuzione dell'indagine, su richiesta di quest'ultima. Se del caso, l'Agenzia informa in tempo utile prima dell'indagine lo Stato membro interessato dell'indagine che sarà condotta nel suo territorio e richiede l'assistenza necessaria.
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