Art. 82
Operatori di aeromobile di paesi terzi e sorveglianza della sicurezza a livello internazionale
In vigore dal 4 lug 2018
Operatori di aeromobile di paesi terzi e sorveglianza della sicurezza a livello internazionale
1. L'Agenzia è competente per i compiti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme in virtù dell', paragrafo 2, in relazione alle autorizzazioni e alle dichiarazioni per l'esercizio di aeromobili e per gli operatori di aeromobili di cui all', salvo il caso in cui uno Stato membro adempia le funzioni e gli obblighi dello Stato dell'operatore nei confronti degli operatori di aeromobili interessati.
2. L'Agenzia è competente per i compiti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme in virtù dell', paragrafo 2, per quanto riguarda le autorizzazioni di aeromobili e piloti di cui all', paragrafo 1, lettera a).
3. L'Agenzia assiste, su richiesta, la Commissione nell'attuazione del regolamento (CE) n. 2111/2005, eseguendo tutte le necessarie valutazioni di sicurezza, incluse quelle in loco, degli operatori di paesi terzi e delle autorità responsabili della loro sorveglianza. Essa fornisce alla Commissione i risultati di tali valutazioni insieme alle opportune raccomandazioni.
Storico versioni
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