Art. 84
Sanzioni pecuniarie e sanzioni pecuniarie periodiche
In vigore dal 4 lug 2018
Sanzioni pecuniarie e sanzioni pecuniarie periodiche
1. La Commissione può, su richiesta dell'Agenzia, irrogare a una persona fisica o giuridica alla quale l'Agenzia ha rilasciato un certificato, o che le ha reso una dichiarazione in conformità del presente regolamento, una o entrambe le seguenti:
a)
una sanzione pecuniaria, qualora tale persona abbia violato intenzionalmente o per negligenza una delle disposizioni del presente regolamento o degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base del medesimo;
b)
una sanzione pecuniaria periodica nel caso in cui tale persona continui a violare una di dette disposizioni, in modo da obbligare la persona ad ottemperare a tali disposizioni.
2. Le sanzioni pecuniarie e le sanzioni pecuniarie periodiche di cui al paragrafo 1 sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Esse sono stabilite tenendo conto della gravità del caso e, in particolare, della misura in cui la sicurezza o la protezione dell'ambiente è stata compromessa, dell'attività a cui si riferisce la violazione e della capacità economica della persona fisica o giuridica in questione.
L'importo delle sanzioni pecuniarie non supera il 4 % del reddito o del volume d'affari annuale della persona fisica o giuridica in questione. L'importo delle sanzioni pecuniarie periodiche non supera il 2,5 % del reddito o del volume d'affari giornaliero della persona fisica o giuridica in questione.
3. La Commissione irroga sanzioni pecuniarie e sanzioni pecuniarie periodiche a norma del paragrafo 1 solo se le altre misure previste nel presente regolamento e negli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base del medesimo per far fronte a tali violazioni sono inadeguate o sproporzionate.
4. Per quanto riguarda l'irrogazione di sanzioni pecuniarie e sanzioni pecuniarie periodiche ai sensi del presente articolo, la Commissione adotta atti delegati in conformità dell', che stabiliscano:
a)
criteri dettagliati e una metodologia dettagliata per fissare l'importo della sanzione pecuniaria o della sanzione pecuniaria periodica;
b)
norme dettagliate relative alle richieste di informazioni, alle misure associate e alla rendicontazione, nonché al processo decisionale, incluse norme sui diritti della difesa, sull'accesso al fascicolo, sulla rappresentanza legale, sulla riservatezza e le disposizioni temporanee; e
c)
procedure per la riscossione delle sanzioni pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie periodiche.
5. La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni della Commissione adottate a norma del paragrafo 1. Essa può annullare, ridurre o aumentare la sanzione pecuniaria o la sanzione pecuniaria periodica irrogata.
6. Le decisioni della Commissione adottate a norma del paragrafo 1 non sono di natura penale.
Storico versioni
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