Art. 102
Modalità di votazione del consiglio di amministrazione
In vigore dal 4 lug 2018
Modalità di votazione del consiglio di amministrazione
1. Fatti salvi l', paragrafo 2, lettere c) e d), e l', paragrafo 7, il consiglio di amministrazione decide a maggioranza dei membri con diritto di voto. Su richiesta di un membro del consiglio di amministrazione, la decisione di cui all', paragrafo 2, lettera k), è adottata all'unanimità.
2. Ogni membro nominato a norma dell', paragrafo 1, dispone di un voto. In assenza di un membro il suo supplente può esercitarne il diritto di voto. Gli osservatori e il direttore esecutivo dell'Agenzia non hanno diritto di voto.
3. Il regolamento interno del consiglio di amministrazione stabilisce in modo più dettagliato le modalità di votazione, in particolare le condizioni in base alle quali un membro può agire a nome di un altro, nonché le prescrizioni relative ai quorum, ove opportuno.
4. Per essere adottate, le decisioni in materia di risorse finanziarie o umane, in particolare l', paragrafo 2, lettere d), f), h), m), n), o), e q), richiedono un voto favorevole della Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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