Art. 100
Presidente del consiglio di amministrazione
In vigore dal 4 lug 2018
Presidente del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione elegge un presidente e un vicepresidente scegliendoli tra i suoi membri con diritto di voto. Il vicepresidente sostituisce d'ufficio il presidente in caso di impedimento di quest'ultimo a svolgere le sue funzioni.
2. Il mandato del presidente e del vicepresidente ha una durata di quattro anni ed è prorogabile una sola volta per un ulteriore periodo di quattro anni. Qualora la loro appartenenza al consiglio di amministrazione cessi in un qualsiasi momento del loro mandato, quest'ultimo termina automaticamente alla stessa data.
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