Art. 101

Riunioni del consiglio di amministrazione

In vigore dal 4 lug 2018
Riunioni del consiglio di amministrazione 1.   Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente. 2.   Il consiglio di amministrazione tiene almeno due riunioni ordinarie all'anno. Si riunisce inoltre su richiesta del presidente, della Commissione o di almeno un terzo dei suoi membri. 3.   Il direttore esecutivo dell'Agenzia partecipa alle deliberazioni senza diritto di voto. 4.   I membri del consiglio di amministrazione possono, in conformità del proprio regolamento interno, essere assistiti dai loro consiglieri o esperti. 5.   Il consiglio di amministrazione può invitare qualsiasi persona il cui parere possa essere rilevante a partecipare alle riunioni in qualità di osservatore. 6.   L'Agenzia provvede al segretariato del consiglio di amministrazione.
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