Art. 99
Composizione del consiglio di amministrazione
In vigore dal 4 lug 2018
Composizione del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione è composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione, tutti con diritto di voto. Ciascuno Stato membro nomina un membro del consiglio di amministrazione e due supplenti. Un supplente rappresenta il membro solo in caso di assenza di quest'ultimo. La Commissione nomina due rappresentanti e i loro supplenti. Il mandato dei membri e dei supplenti ha una durata di quattro anni. Tale mandato è prorogabile.
2. I membri del consiglio di amministrazione e i loro supplenti sono nominati in ragione delle loro conoscenze, dell'esperienza riconosciuta e dell'impegno profuso nel settore dell'aviazione civile, tenendo conto delle pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio, da utilizzare per promuovere gli obiettivi del presente regolamento. I membri hanno la responsabilità complessiva perlomeno della politica per la sicurezza dell'aviazione civile nei rispettivi Stati membri.
3. Tutte le parti rappresentate nel consiglio di amministrazione si sforzano di limitare l'avvicendamento dei rispettivi rappresentanti per assicurare la continuità dei lavori del consiglio di amministrazione. Tutte le parti si adoperano per conseguire una rappresentanza equilibrata di uomini e donne nel consiglio di amministrazione.
4. Laddove appropriato, la partecipazione di rappresentanti di paesi terzi europei al consiglio di amministrazione in qualità di osservatori e le condizioni di tale partecipazione sono stabilite dagli accordi di cui all'.
5. L'organo consultivo di cui all', paragrafo 4, nomina quattro dei suoi membri per la partecipazione in qualità di osservatori alle riunioni del consiglio di amministrazione. Essi rappresentano il più possibile le varie opinioni espresse nell'organo consultivo. Il mandato iniziale ha una durata di 48 mesi ed è prorogabile.
Storico versioni
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