Art. 97

Responsabilità

In vigore dal 4 lug 2018
Responsabilità 1.   La responsabilità contrattuale dell'Agenzia è disciplinata dalla legge applicabile al contratto in questione. 2.   La Corte di giustizia è competente a giudicare in virtù di eventuali clausole compromissorie contenute nei contratti stipulati dall'Agenzia. 3.   In materia di responsabilità extracontrattuale l'Agenzia risarcisce, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni causati da essa o dal suo personale nell'esercizio delle loro funzioni. 4.   La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3. 5.   La responsabilità individuale del personale nei confronti dell'Agenzia è disciplinata dalle disposizioni dello statuto dei funzionari o dal regime applicabile ai membri del personale.
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