Art. 95

Personale

In vigore dal 4 lug 2018
Personale 1.   Al personale dell'Agenzia si applicano lo statuto dei funzionari dell'Unione europea, il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (41) e le regole adottate di comune accordo tra le istituzioni dell'Unione per dare applicazione a detto statuto e detto regime. 2.   L'Agenzia può fare ricorso a esperti nazionali distaccati o ad altro personale non alle dipendenze dell'Agenzia. Il consiglio di amministrazione adotta una decisione che stabilisce le regole relative al distacco di esperti nazionali all'Agenzia.
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