gestore aeroportuale

Questo termine è definito da 6 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.

l’«ente di gestione di un aeroporto» in base alla definizione di cui all’articolo 2, lettera j), del regolamento (CEE) n. 95/93

Fonte: reg-2011-07-07-677art. 2

persona fisica o giuridica che gestisce uno o più aeroporti

Fonte: reg-2019-02-11-317art. 2

l’«ente di gestione di un aeroporto», ai sensi del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l’assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (9)

Fonte: reg-2010-07-29-691art. 2

l’ente di gestione dell’aeroporto ai sensi del regolamento (CEE) n. 95/93 (7)

Fonte: reg-2012-11-16-1079art. 3

ogni persona fisica o giuridica che gestisce o intenda gestire uno o più aeroporti

Fonte: reg-2018-07-04-1139art. 3

l’ente che, in via esclusiva o unitamente ad altre attività, ha il compito, in virtù di disposizioni legislative o regolamentari nazionali, di amministrare e gestire le strutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori presenti nell’aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato

Fonte: reg-2019-01-24-123art. 2
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