Art. 2

Definizioni

In vigore dal 29 lug 2010
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’ del regolamento (CE) n. 549/2004. Inoltre, si intende per a)   «gestore aeroportuale»: l’«ente di gestione di un aeroporto», ai sensi del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l’assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (9); b)   «dati»: informazioni di tipo qualitativo, quantitativo o di altro tipo, relative alle prestazioni di navigazione aerea raccolte e sistematicamente elaborate dalla Commissione, o per conto di essa, ai fini dell’attuazione del sistema di prestazioni; c)   «indicatori di rendimento»: gli indicatori utilizzati ai fini di monitoraggio, riferimento e controllo delle prestazioni; d)   «indicatori essenziali di prestazioni»: gli indicatori di prestazioni utilizzati per stabilire degli obiettivi prestazionali; e)   «movimenti di trasporto aereo commerciale»: la somma di decolli e atterraggi che comporta il trasporto di passeggeri, merci o posta, a titolo oneroso o tramite noleggio, calcolata come la media registrata nel corso dei tre anni che precedono l’adozione del piano di prestazioni, indipendentemente dalla massa massima al decollo e dal numero di posti passeggeri utilizzati; f)   «obiettivo vincolante»: un obiettivo prestazionale adottato dagli Stati membri nell’ambito di un piano di prestazioni nazionale o di blocco funzionale di spazio aereo e soggetto ad un sistema di incentivi che prevede premi, disincentivi e/o piani di azione correttivi; g)   «vettore aereo»: impresa di trasporto aereo provvista di licenza di esercizio valida rilasciata da uno Stato membro in conformità alla normativa dell’Unione europea; h)   «rappresentante degli utenti dello spazio aereo»: qualsiasi persona giuridica o ente che rappresenta gli interessi di una o più categorie di utenti dei servizi di navigazione aerea; i)   «costi determinati»: i costi secondo la definizione di cui all’, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 550/2004; j)   «autorità nazionali»: le autorità di regolamentazione a livello nazionale o di blocco funzionale di spazio aereo le cui spese possono essere recuperate presso gli utenti dello spazio aereo quando siano sostenute in relazione alla fornitura di servizi di navigazione aerea, in applicazione dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1794/2006; k)   «cultura giusta»: cultura nella quale gli operatori a contatto con il pubblico non vengono sanzionati per azioni, omissioni o decisioni da loro prese sulla base della loro esperienza e formazione, ma nella quale non sono ammesse la colpa grave, le infrazioni intenzionali e le azioni lesive; l)   «coordinatore di aeroporto»: la funzione istituita negli aeroporti coordinati in applicazione del regolamento (CEE) n. 95/93; m)   «monitoraggio delle prestazioni»: il processo continuo di raccolta e analisi dei dati diretto a misurare gli effettivi risultati di un sistema nei confronti di obiettivi predefiniti.
Storico versioni

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