Art. 1
Oggetto e campo di applicazione
In vigore dal 29 lug 2010
Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce le misure necessarie per migliorare le prestazioni complessive dei servizi di navigazione aerea e delle funzioni di rete per il traffico aereo generale all’interno della regioni EUR e AFI dell’ICAO dove gli Stati membri sono responsabili della prestazione di servizi di navigazione aerea allo scopo di soddisfare le esigenze di tutti gli utenti dello spazio aereo.
2. Ai fini della fissazione di obiettivi, il presente regolamento si applica ai servizi di navigazione aerea prestati da fornitori di servizi di traffico aereo designati in conformità all’ del regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio (5), e da fornitori di servizi meteorologici, se designati in conformità all’, paragrafo 1, del medesimo regolamento.
3. Gli Stati membri possono decidere di non applicare il presente regolamento ai servizi di navigazione aerea terminali prestati in aeroporti con meno di 50 000 movimenti di trasporto aereo commerciale all’anno. Essi ne informano la Commissione. Se nessuno degli aeroporti di uno Stato membro raggiunge la soglia di 50 000 movimenti di trasporto aereo commerciale all’anno, gli obiettivi prestazionali si applicano come minimo all’aeroporto che registra i movimenti di trasporto aereo commerciale più elevati.
4. Se uno Stato membro ritiene che alcuni o tutti i suoi servizi di navigazione aerea terminali siano soggetti a condizioni di mercato, esso valuta, in conformità alle procedure di cui all’, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1794/2006, e con l’assistenza dell’autorità nazionale di vigilanza, non oltre 12 mesi prima dell’inizio di ogni periodo di riferimento, se le condizioni stabilite all’allegato I del suddetto regolamento siano soddisfatte. In caso affermativo, indipendentemente dal numero di movimenti di trasporto aereo commerciale effettuati, può stabilire di non fissare costi predeterminati, a norma del suddetto regolamento o di non applicare degli obiettivi vincolanti all’efficienza economica dei servizi in questione.
5. Ai sensi dell’, paragrafo 6, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n. 549/2004 e dell’, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 550/2004, e fatto salvo l’, paragrafo 2, del presente regolamento, la fissazione di obiettivi in materia di efficienza economica si applica a tutti i costi determinati imputabili agli utenti dello spazio aereo.
6. Gli Stati membri possono inoltre applicare il presente regolamento:
a)
nello spazio aereo sottostante la loro responsabilità nell’ambito di altre regioni ICAO, a condizione che ne informino la Commissione e gli altri Stati membri e fermi restando i diritti e i doveri degli Stati membri a norma della convenzione di Chicago sulla aviazione civile internazionale del 1944 (la convenzione di Chicago);
b)
ai fornitori di servizi di navigazione aerea che sono stati autorizzati a fornire servizi di navigazione aerea senza certificato, in conformità all’, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 550/2004.
7. Ferma restando la protezione delle informazioni trasmesse ai sensi della direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), e dei suoi regolamenti di attuazione, regolamenti della Commissione (CE) n. 1321/2007 (7) e (CE) n. 1330/2007 (8), le norme relative alla trasmissione di dati di cui al capitolo V si applicano alle autorità nazionali, ai fornitori di servizi di navigazione aerea, ai gestori aeroportuali, ai coordinatori aeroportuali e ai vettori aerei alle condizioni stabilite all’allegato IV.
Storico versioni
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