Art. 9

Obiettivi prestazionali a livello dell’Unione europea

In vigore dal 29 lug 2010
Obiettivi prestazionali a livello dell’Unione europea 1.   La Commissione adotta obiettivi prestazionali a livello dell’Unione europea, in conformità alla procedura di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 549/2004, tenendo conto dei contributi pertinenti delle autorità nazionali di vigilanza e dopo aver consultato le parti interessate di cui all’ del suddetto regolamento, altre organizzazioni pertinenti, se del caso, e l’Agenzia europea per la sicurezza aerea per quanto riguarda gli aspetti della prestazione connessi alla sicurezza. 2.   Gli obiettivi a livello dell’Unione europea vengono proposti dalla Commissione europea non oltre quindici mesi prima dell’inizio del periodo di riferimento e vengono adottati non oltre dodici mesi prima dell’inizio del periodo di riferimento. 3.   Assieme all’adozione degli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione europea, la Commissione definisce per ogni indicatore essenziale di prestazioni delle soglie di allarme oltre le quali possono essere attivati i dispositivi di allarme di cui all’. Le soglie di allarme per l’indicatore essenziale di prestazioni relativo all’efficienza economica riguardano sia il traffico che l’andamento dei costi. 4.   La Commissione completa ogni obiettivo prestazionale a livello dell’Unione europea con una descrizione dei presupposti e delle motivazioni utilizzati per istituire tali obiettivi, come l’uso fatto di contributi delle autorità nazionali di vigilanza e altri dati fattuali, le previsioni sul traffico e, se del caso, i livelli previsti di costi determinati efficienti per l’Unione europea.
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