Art. 18

Dispositivi di allarme

In vigore dal 29 lug 2010
Dispositivi di allarme 1.   Quando, a causa di circostanze imprevedibili all’inizio del periodo e, allo stesso tempo, non superabili e che esulano dal controllo degli Stati membri, vengono raggiunte a livello dell’Unione europea le soglie di allarme di cui all’, paragrafo 3, la Commissione rivede la situazione consultandosi con gli Stati membri attraverso il comitato per il cielo unico e presenta entro tre mesi proposte di azioni opportune, che possono includere la revisione degli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione europea e di conseguenza la revisione degli obiettivi prestazionali nazionali o di blocco funzionale di spazio aereo. 2.   Quando, a causa di circostanze imprevedibili all’inizio del periodo e, allo stesso tempo, non superabili e che esulano dal controllo degli Stati membri e degli enti soggetti agli obiettivi prestazionali, vengono raggiunte a livello nazionale o di blocco funzionale di spazio aereo le soglie di allarme di cui all’, paragrafo 3, l’autorità o l’ente nazionale di vigilanza interessati rivedono la situazione di concerto con la Commissione e possono presentare opportune proposte di azioni entro tre mesi, che possono includere la revisione degli obiettivi prestazionali a livello nazionale o di blocco funzionale di spazio aereo. 3.   Gli Stati membri, a livello nazionale o di blocco funzionale di spazio aereo, possono decidere di adottare delle soglie di allarme diverse da quelle di cui all’, paragrafo 3, per tener conto di circostanze e specificità locali. In questo caso, tali soglie sono indicate nei piani di prestazione e devono essere coerenti con le soglie adottate a norma dell’, paragrafo 3. Le deroghe sono motivate da dettagliate giustificazioni. Quando tali soglie sono attivate, si applica la procedura di cui al paragrafo 2. 4.   Quando l’attuazione di un dispositivo di allarme comporta la revisione di piani e obiettivi prestazionali, la Commissione facilita tale revisione correggendo opportunamente il calendario applicabile in conformità alla procedura di cui ai capi II e III del presente regolamento.
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Dispositivi di allarme (Art. 18 Regolamento (UE) 2010/691) — Testo vigente | Portale Normativo