Art. 16

Revisione degli obiettivi a livello dell’Unione europea

In vigore dal 29 lug 2010
Revisione degli obiettivi a livello dell’Unione europea 1.   La Commissione può decidere di rivedere gli obiettivi a livello dell’Unione europea in conformità alla procedura di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 549/2004: a) prima dell’inizio del periodo di riferimento quando dispone di elementi sostanziali che dimostrano che i dati, i presupposti e le motivazioni iniziali su cui ci si è basati per stabilire gli obiettivi iniziali a livello dell’Unione europea non sono più validi; b) durante il periodo di riferimento, in conseguenza dell’applicazione di un dispositivo di allarme di cui all’. 2.   Una revisione degli obiettivi a livello dell’Unione europea può portare a una modifica dei piani di prestazione esistenti. In tal caso la Commissione può decidere una opportuna correzione del calendario che figura ai capi II e III del presente regolamento.
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