Art. 17

Monitoraggio in atto e presentazione periodica di relazioni

In vigore dal 29 lug 2010
Monitoraggio in atto e presentazione periodica di relazioni 1.   Le autorità nazionali di vigilanza, a livello nazionale o di blocco funzionale di spazio aereo, e la Commissione monitorano l’attuazione dei piani di prestazione. Se durante il periodo di riferimento gli obiettivi non sono conseguiti, le autorità nazionali di vigilanza applicano le opportune misure definite nel piano di prestazione allo scopo di correggere la situazione. A questo fine nel piano di prestazione vengono utilizzati i valori annuali. 2.   Quando la Commissione constata un calo notevole e persistente delle prestazioni in uno Stato membro o in un blocco funzionale di spazio aereo, che colpisce altri Stati parti del cielo unico europeo e/o l’intero spazio europeo, può chiedere agli Stati membri interessati e all’autorità o ente di vigilanza nazionale o di blocco funzionale di spazio aereo interessati di definire, applicare e comunicare alla Commissione le misure opportune per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nel piano di prestazione. 3.   Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito al monitoraggio effettuato dalle rispettive autorità di vigilanza nazionali o di blocco funzionale di spazio aereo dei piani e obiettivi prestazionali almeno una volta all’anno e quando gli obiettivi prestazionali rischiano di non essere conseguiti. La Commissione riferisce al comitato per il cielo unico in merito al conseguimento degli obiettivi prestazionali almeno una volta all’anno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2010:691:oj#art-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo