Art. 19

Facilitazione del controllo di conformità

In vigore dal 29 lug 2010
Facilitazione del controllo di conformità I fornitori di servizi di navigazione aerea facilitano le ispezioni e le indagini della Commissione e delle autorità nazionali di vigilanza responsabili della loro sorveglianza, attraverso un ente qualificato che agisce per conto di queste ultime, o tramite l’AESA se ciò si giustifica, includendo anche le visite in loco. Fatti salvi i poteri di sorveglianza conferiti alle autorità nazionali di vigilanza e all’AESA, i soggetti autorizzati possono: a) esaminare, in relazione a tutti i settori essenziali di prestazione, i documenti pertinenti e qualsiasi altro materiale rilevante per l’istituzione di piani e obiettivi prestazionali; b) fare copie o estratti di tali documenti; c) chiedere chiarimenti a voce in loco. Le ispezioni e le indagini sono effettuate conformemente alle procedure in vigore nello Stato membro in cui hanno luogo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2010:691:oj#art-19

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo