Art. 21
Diffusione delle informazioni
In vigore dal 29 lug 2010
Diffusione delle informazioni
1. La Commissione diffonde le informazioni generali ai fini degli obiettivi di cui all’ del regolamento (CE) n. 549/2004 in conformità al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (11), in particolare l’, e all’ del regolamento (CE) n. 550/2004.
2. Le informazioni incluse nell’, paragrafo 3, lettera a), sono accessibili liberamente alle parti interessate, in particolare per via informatica.
3. Le relazioni annuali di cui all’, paragrafo 3, lettera k), sono rese pubbliche. Un riferimento a tali relazioni verrà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione può decidere di trasmettere periodicamente alle parti interessate altre informazioni generali, in particolare per via informatica.
4. Gli obiettivi a livello dell’Unione europea di cui all’ e un riferimento ai piani di prestazione adottati, di cui al capo III, sono resi pubblici e vengono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
5. Ai fornitori di dati ai quali si riferiscono direttamente informazioni e attività viene consentito l’accesso individuale ad informazioni specifiche come dati e statistiche convalidati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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