Art. 11
Sistemi di incentivazione
In vigore dal 29 lug 2010
Sistemi di incentivazione
1. I sistemi di incentivazione applicati dagli Stati membri nell’ambito dei loro piani di prestazioni, sono conformi ai seguenti principi generali:
a)
devono essere efficaci, proporzionali, credibili e non devono essere modificati durante il periodo di riferimento;
b)
devono essere attuati su una base non discriminatoria e trasparente per sostenere miglioramenti nella fornitura di servizi;
c)
essi rientrano nel contesto normativo conosciuto ex ante da tutte le parti interessate e sono applicabili durante l’intero periodo di riferimento;
d)
orientano il comportamento degli enti soggetti alla fissazione di obiettivi al fine di raggiungere un alto livello di prestazioni e conseguire gli obiettivi associati.
2. Gli incentivi relativi agli obiettivi di sicurezza mirano a promuovere il pieno conseguimento e mantenimento degli obiettivi di sicurezza e a permettere miglioramenti delle prestazioni in altri settori essenziali di prestazione. Non devono essere di natura finanziaria e devono consistere in piani di azione con scadenze e/o misure associate in applicazione del regolamento (CE) n. 2096/2005 della Commissione, del 20 dicembre 2005, che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea (10) e/o norme di attuazione derivanti dal regolamento (CE) n. 216/2008.
3. Gli incentivi relativi agli obiettivi di efficienza economica sono di natura finanziaria e sono disciplinati da opportune disposizioni all’articolo 11 bis, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1794/2006. Essi consistono in un dispositivo di ripartizione del rischio, a livello nazionale o di blocco funzionale di spazio aereo.
4. Gli incentivi relativi agli obiettivi di capacità possono essere di natura finanziaria o di altro tipo, come consistere in piani di azione correttivi con scadenze e misure associate, che possono includere dei bonus e delle penali, adottati dagli Stati membri. Quando gli incentivi sono di tipo finanziario, vengono disciplinati dalle disposizioni dell’ del regolamento (CE) n. 1794/2006.
5. Gli incentivi relativi agli obiettivi ambientali mirano a promuovere il conseguimento dei livelli di prestazione ambientali previsti e permettere miglioramenti delle prestazioni in altri settori essenziali di prestazione. Possono essere di tipo finanziario o di altro tipo e vengono decisi dagli Stati membri tenendo conto delle circostanze locali.
6. Inoltre, gli Stati membri, a livello nazionale o di blocco funzionale di spazio aereo, possono stabilire o approvare sistemi di incentivi per gli utenti dello spazio aereo, come prevede l’ del regolamento (CE) n. 1794/2006.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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