Art. 10
Elaborazione di piani di prestazione
In vigore dal 29 lug 2010
Elaborazione di piani di prestazione
1. Le autorità nazionali di vigilanza, sia a livello nazionale che di blocco funzionale di spazio aereo, redigono piani di prestazioni che prevedono obiettivi coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione europea e i criteri di valutazione illustrati nell’allegato III. È consentito un solo piano prestazionale per Stato membro o per blocco funzionale di spazio aereo, quando gli Stati membri interessati decidono di elaborare un piano di prestazioni a livello di blocco funzionale di spazio aereo in applicazione dell’, paragrafi 1 e 2.
2. Per agevolare la preparazione dei piani di prestazione le autorità nazionali di vigilanza provvedono affinché:
a)
i fornitori di servizi di navigazione aerea comunichino gli elementi pertinenti dei loro piani aziendali, preparati coerentemente con gli obiettivi a livello dell’Unione europea;
b)
vengano consultate le parti interessate in conformità dell’, del regolamento (CE) n. 549/2004 in merito a piani e obiettivi prestazionali. Almeno tre settimane prima della riunione di consultazione vengono fornite alle parti interessate le informazioni adeguate.
3. I piani di prestazione contengono, in particolare:
a)
le previsioni di traffico, espresse in unità di servizio, che dovrà essere servito per ogni anno del periodo di riferimento, con la giustificazione delle cifre utilizzate;
b)
i costi dei servizi di navigazione aerea stabiliti dagli Stati membri in conformità al disposto dell’, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 550/2004;
c)
una descrizione degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi prestazionali, della loro pertinenza in relazione al piano direttore europeo ATM e della loro compatibilità con i principali settori e orientamenti in materia di progressi e cambiamenti in esso indicate;
d)
gli obiettivi prestazionali per ogni settore essenziale di prestazione, stabiliti con riferimento ad ogni indicatore essenziale di prestazione, per l’intero periodo di riferimento, con valori annuali da utilizzare a fini di monitoraggio e incentivazione;
e)
una descrizione della dimensione civile-militare del piano che spiega l’applicazione della gestione flessibile dello spazio aereo, allo scopo di aumentare la capacità tenendo nel debito conto l’efficienza della missione militare e, se necessario, i pertinenti indicatori e obiettivi prestazionali compatibili con gli indicatori e gli obiettivi del piano di prestazioni;
f)
una descrizione e motivazione di come gli obiettivi prestazionali di cui alla lettera d) si riconcilino e contribuiscano agli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione europea;
g)
l’indicazione precisa dei diversi enti responsabili del conseguimento degli obiettivi e il loro contributo specifico;
h)
una descrizione dei dispositivi di incentivazione da applicare ai vari enti responsabili per promuovere il conseguimento degli obiettivi nel periodo di riferimento;
i)
le misure adottate dalle autorità nazionali di vigilanza per monitorare il conseguimento degli obiettivi prestazionali;
j)
una descrizione del risultato della consultazione delle parti interessate, incluse le questioni sollevate dai partecipanti nonché le iniziative decise.
4. I piani di prestazione si basano sulla descrizione di cui all’allegato II e possono, se gli Stati membri decidono in questo senso a norma dell’, paragrafo 6, contenere indicatori supplementari con obiettivi associati.
Storico versioni
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