Art. 12

Adozione iniziale di piani di prestazione

In vigore dal 29 lug 2010
Adozione iniziale di piani di prestazione Su proposta delle autorità nazionali di vigilanza, gli Stati membri, a livello nazionale o di blocco funzionale di spazio aereo, adottano e comunicano alla Commissione, non oltre sei mesi dall’adozione degli obiettivi a livello di Unione europea, i loro piani di prestazione contenenti obiettivi prestazionali vincolanti.
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