Art. 12 · Adozione iniziale di piani di prestazione

Art. 12

Adozione iniziale di piani di prestazione

In vigore dal 29 lug 2010
Adozione iniziale di piani di prestazione Su proposta delle autorità nazionali di vigilanza, gli Stati membri, a livello nazionale o di blocco funzionale di spazio aereo, adottano e comunicano alla Commissione, non oltre sei mesi dall’adozione degli obiettivi a livello di Unione europea, i loro piani di prestazione contenenti obiettivi prestazionali vincolanti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2010:691:oj#art-12