Art. 4
Autorità nazionali di vigilanza
In vigore dal 29 lug 2010
Autorità nazionali di vigilanza
1. Le autorità nazionali di vigilanza sono responsabili dell’elaborazione, a livello nazionale o di blocco funzionale di spazio aereo, dei piani prestazionali, della sorveglianza delle prestazioni e del monitoraggio di piani e obiettivi prestazionali. Nello svolgimento di questi compiti, esse agiscono in modo imparziale, indipendente e trasparente.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di vigilanza dispongano, o possano accedervi, delle risorse e capacità necessarie in tutti i settori essenziali di prestazione per lo svolgimento delle funzioni previste dal presente regolamento, tra cui i poteri di indagine per lo svolgimento dei compiti di cui all’.
3. Quando in uno Stato membro esistono diverse autorità nazionali di vigilanza, lo Stato in questione comunica alla Commissione qual è l’autorità di vigilanza competente per il coordinamento nazionale e le relazioni con la Commissione per l’attuazione del regolamento.
Storico versioni
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