Art. 3

Organo di valutazione delle prestazioni

In vigore dal 29 lug 2010
Organo di valutazione delle prestazioni 1.   Quando la Commissione decide di designare un organo di valutazione delle prestazioni per assisterla nell’attuazione del sistema di prestazioni, tale designazione vale per un determinato periodo di tempo compatibile con i periodi di riferimento. 2.   L’organo di valutazione delle prestazioni deve avere la competenza e l’imparzialità adeguate per svolgere in piena indipendenza i compiti assegnatigli dalla Commissione, in particolare nei settori essenziali di prestazioni. 3.   L’organo di valutazione delle prestazioni assiste la Commissione nell’attuazione del sistema di prestazioni, in particolare nei seguenti compiti: a) raccolta, esame, convalida e diffusione di dati relativi alle prestazioni; b) la definizione di nuovi settori di prestazioni essenziali o il loro adeguamento, coerentemente con quelli individuati nel quadro delle prestazioni del Piano direttore ATM (Air Traffic Management), di cui all’, paragrafo 1, e i relativi indicatori di prestazione essenziali; c) per il secondo periodo di riferimento e oltre, la definizione di indicatori di prestazione essenziali per coprire in tutti i settori di prestazione essenziali la prestazione delle funzioni di rete e dei servizi di navigazione aerea sia nei servizi di rotta che nei servizi terminali; d) l’istituzione o la revisione di obiettivi prestazionali per tutta l’Unione europea; e) l’istituzione di soglie per attivare i meccanismi di allarme di cui all’, paragrafo 3; f) la valutazione di coerenza dei piani di prestazioni adottati, inclusi gli obiettivi prestazionali, con gli obiettivi a livello di Unione europea; g) se del caso, la valutazione di coerenza delle soglie di allarme adottate in applicazione dell’, paragrafo 3, con le soglie di allarme a livello dell’Unione europea di cui all’, paragrafo 3; h) se del caso, la valutazione degli obiettivi prestazionali riveduti o le misure correttive adottate dagli Stati membri interessati; i) il monitoraggio, il raffronto e la valutazione delle prestazioni dei servizi di navigazione aerea, a livello nazionale o di blocco funzionale di spazio aereo e di Unione europea; j) il monitoraggio, il raffronto e la valutazione delle prestazioni delle funzioni di rete; k) il monitoraggio in atto delle prestazioni complessive della rete ATM, inclusa la preparazione di relazioni annuali al comitato per il cielo unico; l) la valutazione del conseguimento degli obiettivi prestazionali alla fine di ogni periodo di riferimento in vista della preparazione del periodo successivo. 4.   Su richiesta della Commissione, l’organo di valutazione delle prestazioni fornisce informazioni ad hoc o relazioni su questioni attinenti alle prestazioni. 5.   L’organo di valutazione delle prestazioni può riferire e presentare raccomandazioni alla Commissione per il miglioramento del sistema. 6.   Per quanto riguarda le relazioni con le autorità nazionali di vigilanza: a) Per poter esercitare la sua funzione di monitoraggio continuo delle prestazioni complessive della rete ATM, l’organo di valutazione delle prestazioni riceve dalle autorità nazionali di vigilanza le informazioni necessarie in relazione ai piani prestazionali nazionali o di blocco funzionale di spazio aereo. b) L’organo di valutazione delle prestazioni assiste, su loro richiesta, le autorità nazionali di vigilanza fornendo un parere indipendente in merito a questioni relative alle prestazioni a livello nazionale o di blocco funzionale di spazio aereo, come raffronti fattuali tra fornitori di servizi di navigazione aerea che operano in ambienti simili (benchmarking), analisi delle modifiche a livello di prestazioni negli ultimi 5 anni o analisi previsionali. c) Le autorità nazionali di vigilanza possono chiedere l’assistenza dell’organo di valutazione delle prestazioni per la definizione di forcelle di valori indicativi per la fissazione degli obiettivi nazionali o di blocco funzionale di spazio aereo, tenendo conto della prospettiva europea. Tali valori saranno messi a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza, dei fornitori di servizi di navigazione aerea, dei gestori aeroportuali e degli utenti dello spazio aereo. 7.   L’organo di valutazione delle prestazioni coopera, nelle opportune modalità, con l’Agenzia europea per la sicurezza aerea per quanto riguarda i compiti di cui al paragrafo 3 quando riguardano la sicurezza, per garantire la coerenza con gli obiettivi e le norme stabilite e attuate in conformità al regolamento (CE) n. 216/2008. 8.   Per poter esercitare la propria funzione di monitoraggio continuo delle prestazioni complessive della rete di gestione del traffico aereo, l’organo di valutazione delle prestazioni elabora le opportune modalità operative con i fornitori di servizi di navigazione aerea, i gestori aeroportuali, i coordinatori di aeroporto e i vettori aerei.
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