Art. 6
Coordinamento con l’Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA)
In vigore dal 29 lug 2010
Coordinamento con l’Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA)
In applicazione dell’articolo 13 bis del regolamento (CE) n. 549/2004 e in conformità al regolamento (CE) n. 216/2008, la Commissione coordina, con le opportune modalità, con l’AESA:
a)
gli aspetti attinenti alla sicurezza del piano di prestazioni, tra cui la fissazione, revisione e attuazione di indicatori essenziali di prestazioni in materia di sicurezza e obiettivi prestazionali in materia di sicurezza a livello dell’Unione europea, nonché la presentazione di proposte di iniziative e misure appropriate facenti seguito all’attivazione di un dispositivo di allarme;
b)
la coerenza di indicatori e obiettivi essenziali di prestazioni in materia di sicurezza con l’attuazione del Programma europeo per la sicurezza aerea quale può essere adottato dall’Unione europea.
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