Art. 20

Raccolta e convalida di dati per la valutazione delle prestazioni

In vigore dal 29 lug 2010
Raccolta e convalida di dati per la valutazione delle prestazioni 1.   Oltre ai dati già raccolti dalla Commissione attraverso altri strumenti dell’Unione europea e che possono essere utilizzati anche ai fini della valutazione delle prestazioni, le autorità nazionali, i fornitori di servizi di navigazione aerea, i gestori aeroportuali, i coordinatori di aeroporto e i vettori aerei provvedono a trasmettere alla Commissione i dati di cui all’allegato IV alle condizioni stabilite nello stesso. 2.   Le autorità nazionali possono delegare o riorganizzare in tutto o in parte il compito di trasmissione dei dati tra le loro autorità nazionali di vigilanza, i fornitori di servizi di navigazione aerea, i gestori e i coordinatori aeroportuali, per tener conto delle specificità locali e dei canali di comunicazione esistenti. 3.   I fornitori di dati adottano le necessarie misure per garantire la qualità, la convalida e la trasmissione tempestiva dei dati, includendo le prove dei controlli di qualità e delle procedure di convalida, le spiegazioni a richieste specifiche della Commissione europea relative alla qualità dei dati e, se necessario, i piani di azione per migliorare la qualità dei dati. I dati vengono trasmessi gratuitamente, in formato elettronico ove possibile utilizzando il formato specificato dalla Commissione. 4.   La Commissione valuta la qualità e convalida i dati trasmessi in conformità al paragrafo 1. Quando i dati non consentono un uso appropriato ai fini della valutazione delle prestazioni, la Commissione può adottare le opportune misure per valutare e migliorare la qualità dei dati di concerto con gli Stati membri, in particolare le rispettive autorità nazionali di vigilanza. 5.   Ai fini del presente regolamento, i dati relativi alle prestazioni di cui al paragrafo 1 che sono già stati trasmessi a Eurocontrol si considerano trasmessi alla Commissione. Negli altri casi, la Commissione ed Eurocontrol adottano le necessarie disposizioni per garantire che i dati siano messi a disposizione della Commissione alle stesse condizioni di cui al paragrafo 3. 6.   Qualora vengano individuate nuove importanti esigenze in materia di dati o si prevede un livello qualitativo dei dati insufficiente, la Commissione può svolgere degli studi pilota che dovranno essere completati, su base volontaria, dagli Stati membri prima che, attraverso emendamenti al presente regolamento, vengano introdotti nuovi requisiti in materia di dati. Tali studi pilota saranno realizzati per valutare la fattibilità della pertinente raccolta di dati, tenendo conto dei vantaggi della disponibilità dei dati in relazione ai costi della raccolta e agli oneri per i rispondenti.
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