Art. 23

Misure transitorie

In vigore dal 29 lug 2010
Misure transitorie Quando gli Stati membri decidono di adottare un piano di prestazioni con obiettivi a livello di blocco funzionale di spazio aereo durante il primo periodo di riferimento, provvedono affinché: a) il piano sostituisca i piani nazionali dal 1o gennaio di uno degli anni del periodo di riferimento; b) la durata del piano non superi la durata residua del periodo di riferimento; c) il piano dimostri che i suoi obiettivi prestazionali sono almeno altrettanto ambiziosi quanto il consolidamento dei precedenti obiettivi nazionali.
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