Art. 25

Modifiche al regolamento (CE) n. 2096/2005

In vigore dal 29 lug 2010
Modifiche al regolamento (CE) n. 2096/2005 Il regolamento (CE) n. 2096/2005 è così modificato: 1) il punto 2.2 dell’allegato I è sostituito dal testo seguente: «2.2.   Gestione organizzativa Il fornitore di servizi di navigazione aerea prepara un piano industriale che copre un periodo minimo di cinque anni. Il piano industriale: a) stabilisce le finalità e gli obiettivi generali del fornitore di servizi e definisce la sua strategia per il conseguimento degli stessi coerentemente con eventuali piani globali a più lungo termine dello stesso e con i pertinenti requisiti dell’Unione europea applicabili allo sviluppo di infrastrutture o altre tecnologie; b) contiene adeguati obiettivi di rendimento sotto il profilo della sicurezza, della capacità, dell’ambiente e dell’efficienza economica. Le informazioni di cui alle lettere a) e b) sono coerenti con il piano di prestazioni nazionale o di blocco funzionale di spazio aereo di cui all’ del regolamento (CE) n. 549/2004 e, per quanto riguarda i dati in materia di sicurezza, sono coerenti con il programma statale di sicurezza di cui alla norma 2.27.1 dell’ICAO, allegato 11, emendamento 47B-A del 20 luglio 2009. Un fornitore di servizi di navigazione aerea presenta le giustificazioni sotto il profilo economico e della sicurezza per progetti di investimento importanti ivi compreso, ove rilevante, l’impatto previsto sugli obiettivi prestazionali appropriati di cui al punto 2.2, lettera b), e identificando gli investimenti che derivano dai requisiti normativi connessi all’attuazione di SESAR. Il fornitore di servizi di navigazione aerea elabora un piano annuale per l’esercizio successivo che precisa ulteriormente le componenti del piano industriale e descrive le modifiche apportatevi. Il piano annuale deve contenere i seguenti elementi di informazione relativi al livello e alla qualità dei servizi, come il livello atteso sotto il profilo della capacità, della sicurezza, dell’ambiente e dell’efficienza economica: a) informazioni sull’attuazione delle nuove infrastrutture o su altri sviluppi e una dichiarazione che specifichi come essi contribuiranno al miglioramento del livello e della qualità dei servizi; b) indicatori di rendimento coerenti con il piano di prestazione nazionale o di blocco funzionale di spazio aereo di cui all’ del regolamento (CE) n. 549/2004, in funzione dei quali possano essere ragionevolmente valutati il livello di prestazioni e la qualità dei servizi; c) informazioni sulle misure previste per mitigare i rischi sul piano della sicurezza individuati nel piano di sicurezza del fornitore di servizi di navigazione aerea, inclusi gli indicatori di sicurezza per monitorare il rischio di sicurezza e, ove opportuno, il costo stimato di tali misure; d) previsioni relative alla situazione finanziaria a breve termine del fornitore di servizi e alle eventuali trasformazioni o ripercussioni sul piano industriale. Il fornitore di servizi di navigazione aerea, a richiesta, mette a disposizione della Commissione il contenuto della parte prestazionale del piano industriale e del piano annuale alle condizioni stabilite dall’autorità nazionale di vigilanza conformemente alla legislazione nazionale.»; 2) il punto 9 dell’allegato I è sostituito dal testo seguente: «9.   REQUISITI IN MATERIA DI RELAZIONI Il fornitore di servizi di navigazione aerea deve essere in grado di presentare una relazione annuale delle sue attività all’autorità nazionale di vigilanza competente. La relazione illustra, fatto salvo l’ del regolamento (CE) n. 550/2004, i risultati finanziari del fornitore di servizi, nonché le sue prestazioni operative e tutte le altre attività e sviluppi significativi, in particolare nel settore della sicurezza. La relazione annuale contiene, come minimo: — una valutazione del livello di prestazioni del servizio effettuato, — le prestazioni del fornitore di servizi di navigazione aerea rispetto agli obiettivi prestazionali stabiliti nel piano industriale, valutando le prestazioni effettive rispetto al piano annuale avvalendosi degli indicatori di rendimento contenuti in quest’ultimo; — una spiegazione delle differenze con gli obiettivi, e l’individuazione delle misure per colmare eventuali divari durante il periodo di riferimento di cui all’ del regolamento (CE) n. 549/2004; — gli sviluppi nell’ambito di operazioni e infrastrutture; — i risultati finanziari, a meno che non siano oggetto di una pubblicazione separata conformemente all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 550/2004; — informazioni sulla procedura di consultazione formale degli utenti dei servizi; — informazioni sulla politica delle risorse umane. Il fornitore di servizi di navigazione aerea, su richiesta, mette a disposizione della Commissione e del pubblico il contenuto della relazione annuale alle condizioni stabilite dall’autorità nazionale di vigilanza conformemente alla legislazione nazionale.».
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