Questo termine è definito da 2 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
cultura nella quale gli operatori a contatto con il pubblico non vengono sanzionati per azioni, omissioni o decisioni da loro prese sulla base della loro esperienza e formazione, ma nella quale non sono ammesse la colpa grave, le infrazioni intenzionali e le azioni lesive
Fonte: reg-2010-07-29-691 — art. 2 →una cultura giusta quale definita all’articolo 2, punto 12), del regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (7)
Fonte: reg-2024-12-19-20 — art. 3 →