Art. 3
Definizioni
In vigore dal 19 dic 2024
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«organizzazione di assistenza a terra»: uno dei soggetti seguenti:
a)
un’organizzazione di assistenza a terra autonoma o un’organizzazione di assistenza a terra che fa parte di un unico raggruppamento imprenditoriale di organizzazioni di assistenza a terra;
b)
un gestore aeroportuale che fornisce servizi di assistenza a terra;
c)
un operatore di aeromobile che fornisce servizi di assistenza a terra a sé stesso o nell’ambito di un unico raggruppamento di imprese di vettori aerei (auto-assistenza);
2)
«unico raggruppamento imprenditoriale di organizzazioni di assistenza a terra»: due o più organizzazioni di assistenza a terra che forniscono servizi in più di uno Stato membro e sono registrate in territori cui si applicano i trattati, che facilitano l’armonizzazione dei loro sistemi di gestione e dei loro principali processi organizzativi ai fini della conformità al presente regolamento, anche applicando le stesse politiche, gli stessi processi e le stesse procedure ai componenti dei loro sistemi di gestione quali la gestione della sicurezza, la documentazione, il monitoraggio della conformità, la gestione delle modifiche, la formazione del personale addetto all’assistenza a terra, le procedure operative e il programma di manutenzione per le attrezzature di supporto a terra;
3)
«gestione dei passeggeri»: le attività connesse a qualsiasi tipo di assistenza ai passeggeri in arrivo, in partenza, in trasferimento o in transito, compresi, se del caso, l’accettazione dei passeggeri e dei bagagli, la verifica dei documenti di viaggio e dei biglietti aerei, il rilascio delle carte d’imbarco, le attività relative alle porte d’imbarco, l’imbarco e lo sbarco dei passeggeri;
4)
«attrezzatura di supporto a terra»: un veicolo, un apparecchio o un elemento di equipaggiamento mobile motorizzato o non motorizzato che è progettato, costruito e utilizzato per la fornitura di servizi di assistenza a terra nell’area di movimento di un aeroporto;
5)
«assistenza bagagli»: un processo che consiste in più fasi riguardanti lo smistamento dei bagagli, il loro consolidamento, il trasporto dei bagagli dalla zona di smistamento all’aeromobile e viceversa, la consegna dei bagagli alla porta d’imbarco, l’arrivo dei bagagli, i bagagli disguidati e il riconcilio dei bagagli;
6)
«servizio di rifornimento into-plane»: fornitura di combustibile a un aeromobile;
7)
«sghiacciamento dell’aeromobile»: una procedura a terra per mezzo della quale brina, ghiaccio, neve o neve mista ad acqua vengono rimossi da un aeromobile per ottenere una superficie pulita. Il processo può combinare lo sghiacciamento e la procedura antighiaccio effettuati in due fasi;
8)
«procedura antighiaccio sull’aeromobile»: una procedura a terra che assicura protezione contro la formazione di brina o ghiaccio e l’accumulo di neve o neve mista ad acqua sulle superfici trattate dell’aeromobile per un periodo limitato di tempo (tempo di tenuta);
9)
«turnaround dell’aeromobile»: un processo coordinato di attività connesse all’assistenza fornita a un aeromobile, ai suoi passeggeri, ai bagagli, alla posta e alle merci, che si svolge in un intervallo di tempo prestabilito tra l’arrivo dell’aeromobile e la sua partenza;
10)
«carico dell’aeromobile»: lo stivaggio del carico o di unità di carico a bordo dell’aeromobile conformemente alle istruzioni di carico;
11)
«bagagli»: beni materiali personali o altri oggetti di un passeggero o di un membro dell’equipaggio trasportati a bordo di un volo;
12)
«merci»: generi o beni materiali trasportati a bordo di un aeromobile, diversi da bagagli, posta, materiale dell’impresa, posta dell’impresa e provviste di bordo, non consumati o utilizzati durante il volo;
13)
«posta»: spedizioni costituite da corrispondenza e altri articoli consegnati dai servizi postali e destinati ad essere trasmessi ai servizi postali, con esclusione della posta dell’operatore di aeromobile, conformemente alle norme dell’Unione postale universale;
14)
«traino dell’aeromobile»: il movimento in avanti di un aeromobile in servizio o fuori servizio mediante l’utilizzo della potenza esterna di un’attrezzatura di supporto a terra che sostiene il carrello d’atterraggio anteriore dell’aeromobile o è collegata allo stesso;
15)
«pushback dell’aeromobile»: il movimento di un aeromobile da una posizione di stazionamento nose-in utilizzando la potenza esterna dell’attrezzatura di supporto a terra. L’operazione può comprendere una barra di traino;
16)
«unità di carico»: un dispositivo per raggruppare e trattenere merci, posta e bagagli per il trasporto aereo, costituito da un contenitore per aeromobile o da una combinazione di una paletta per aeromobile e di una rete per paletta per aeromobile, progettato per essere trattenuto direttamente dal sistema di carico merci dell’aeromobile;
17)
«controllo del carico»: processo, sotto la responsabilità dell’operatore di aeromobile, volto a garantire che l’aeromobile sia caricato in modo sicuro ed efficiente prima di ogni volo;
18)
«organizzazione fornitrice di servizi di assistenza a terra in più di uno Stato membro»: un’organizzazione di assistenza a terra o un operatore di aeromobile che effettua l’auto-assistenza che fornisce servizi negli aeroporti di più di uno Stato membro ed è sottoposta o sottoposto alla sorveglianza di più di un’autorità competente. Rientrano in tale contesto organizzazioni che possono far parte o meno di un unico raggruppamento imprenditoriale di organizzazioni di assistenza a terra o di un unico raggruppamento di imprese di vettori aerei;
19)
«audit»: procedura sistematica, indipendente e documentata per l’ottenimento di prove oggettive e la valutazione obiettiva delle stesse al fine di determinare in che misura i requisiti siano rispettati;
20)
«ispezione»: nel contesto della sorveglianza e del monitoraggio della conformità, una valutazione della conformità indipendente e documentata, mediante osservazione e giudizio, accompagnata, se del caso, da misurazioni, prove o calibrature, al fine di verificare la conformità ai requisiti applicabili; un’ispezione può far parte di un audit, ma può anche essere condotta al di fuori del normale piano di audit, in particolare per verificare la chiusura di un determinato rilievo;
21)
«merci pericolose»: articoli o sostanze tali da rappresentare un pericolo per la salute, la sicurezza, i beni materiali o l’ambiente e che sono riportati in un elenco di merci pericolose nelle istruzioni tecniche o che sono classificati secondo tali istruzioni;
22)
«istruzioni tecniche dell’ICAO»: il documento ICAO 9284 «Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air»;
23)
«notifica al comandante» (Notification to Captain, NOTOC): informazioni scritte precise e leggibili fornite al comandante o al pilota in comando in merito alle spedizioni di merci pericolose o ad altre merci speciali che devono essere trasportate a bordo dell’aeromobile;
24)
«cultura giusta»: una cultura giusta quale definita all’, punto 12), del regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (7);
25)
«assistenza all’aeromobile»: tutte le attività e le comunicazioni di assistenza a terra che si svolgono nell’area di movimento, compresi il rifornimento dell’aeromobile e il prelevamento di combustibile dallo stesso, lo sghiacciamento dell’aeromobile e la procedura antighiaccio svolta sullo stesso, il rifornimento con acqua potabile, i servizi relativi a servizi igienici e acque reflue, la gestione della ristorazione, i servizi di pulizia dell’aeromobile, la fornitura e l’esercizio di attrezzature di supporto a terra, l’accesso all’aeromobile, il bloccaggio dell’aeromobile a terra, il carico e lo scarico dell’aeromobile, il pushback o il traino dell’aeromobile, il collegamento e la rimozione delle attrezzature nonché l’esercizio di veicoli e attrezzature nelle immediate vicinanze dell’aeromobile;
26)
«pontile d’imbarco passeggeri»: un corridoio telescopico che si estende da un terminale aeroportuale a un aeromobile per l’imbarco e lo sbarco di passeggeri;
27)
«coordinamento del turnaround»: funzione di assistenza a terra avente un ruolo di sicurezza, che coordina le attività di assistenza in rampa e termina con il rilascio (dispatch) di un volo al completamento dei servizi di assistenza a terra all’aeromobile sul piazzale;
28)
«stiva»: area di un aeromobile che può essere utilizzata per il trasporto di merci e/o bagagli;
29)
«area di accesso limitato per i mezzi di rampa» (Equipment Restraint Area, ERA): un’area cuscinetto di sicurezza intorno all’aeromobile, che deve rimanere libera da ostruzioni e detriti di oggetti estranei prima e dopo l’arrivo e la partenza dell’aeromobile e durante le manovre dell’aeromobile da e verso la piazzola di stazionamento, ad eccezione delle attrezzature di supporto a terra e del personale necessario per le manovre;
30)
«istruzioni di carico»: una serie di istruzioni che aiutano la persona che supervisiona il carico dell’aeromobile a garantire il carico corretto e sicuro dell’aeromobile;
31)
«foglio di carico e centraggio»: documenti contenenti dati relativi alla massa e al centraggio dell’aeromobile, al baricentro, al carico dell’aeromobile, alla notifica al comandante (NOTOC) per le merci pericolose, alle istruzioni di carico e alle informazioni sul carico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2025:20:oj#art-3