Art. 4
Condizioni e procedure per le organizzazioni fornitrici di servizi di assistenza a terra
In vigore dal 19 dic 2024
Condizioni e procedure per le organizzazioni fornitrici di servizi di assistenza a terra
Le condizioni e le procedure che consentono alle organizzazioni fornitrici di servizi di assistenza a terra di dichiarare di possedere la capacità e di disporre dei mezzi necessari per ottemperare agli obblighi associati alla fornitura in sicurezza di servizi di cui all’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1139 sono stabilite negli allegati I e II del presente regolamento.
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