Art. 4

Condizioni e procedure per le organizzazioni fornitrici di servizi di assistenza a terra

In vigore dal 19 dic 2024
Condizioni e procedure per le organizzazioni fornitrici di servizi di assistenza a terra Le condizioni e le procedure che consentono alle organizzazioni fornitrici di servizi di assistenza a terra di dichiarare di possedere la capacità e di disporre dei mezzi necessari per ottemperare agli obblighi associati alla fornitura in sicurezza di servizi di cui all’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1139 sono stabilite negli allegati I e II del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2025:20:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo