Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 19 dic 2024
Ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica alle organizzazioni di assistenza a terra che forniscono uno qualsiasi dei servizi di assistenza a terra di cui al paragrafo 2 in uno o più aeroporti rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139. 2.   Il presente regolamento si applica ai servizi seguenti forniti ai velivoli: a) la gestione dei passeggeri, compresi i passeggeri a mobilità ridotta, compresi altresì gli aspetti relativi alla sicurezza dell’accettazione dei passeggeri e dei bagagli nell’aeroporto, la sicurezza dei passeggeri durante l’imbarco e lo sbarco utilizzando attrezzature di supporto a terra e durante il transito o il trasferimento, nonché il trasporto a terra di passeggeri tra il terminale aeroportuale e l’aeromobile; b) l’assistenza bagagli, compresi l’identificazione, lo smistamento, il consolidamento, il trasferimento, l’arrivo e il recupero dei bagagli; c) le attività seguenti di fornitura di servizi all’aeromobile: i) l’esercizio delle attrezzature di supporto a terra utilizzate per i servizi di assistenza a terra, compresi i servizi di carico e scarico relativi alla ristorazione, nonché i movimenti di tali attrezzature sul piazzale e intorno all’aeromobile; ii) le operazioni di rifornimento dell’aeromobile e di prelevamento di combustibile dallo stesso, ossia i servizi di rifornimento into-plane nell’aeroporto; iii) la fornitura di servizi relativi ai servizi igienici dell’aeromobile; iv) la fornitura di servizi relativi all’acqua potabile; v) la pulizia esterna dell’aeromobile; vi) lo sghiacciamento dell’aeromobile e la procedura antighiaccio sull’aeromobile; d) le attività seguenti di turnaround dell’aeromobile: i) le attività all’arrivo dell’aeromobile, compreso il bloccaggio dell’aeromobile a terra; ii) il carico e lo scarico di bagagli, merci, posta e prodotti relativi alla ristorazione, nonché la supervisione delle operazioni di carico; iii) le attività alla partenza dell’aeromobile; iv) il traino e il pushback dell’aeromobile; e) le operazioni seguenti di assistenza merci e posta in un aeroporto: i) l’accettazione delle merci per conto dell’operatore di aeromobile; ii) il consolidamento finale e l’immagazzinamento; iii) la pesatura finale e l’etichettatura delle unità di carico; iv) i controlli finali prima del trasporto aereo; v) il trasporto a terra di merci e posta tra il punto dei controlli finali e l’aeromobile. 3.   Il presente regolamento non si applica alle attività seguenti e alle organizzazioni che le svolgono: a) la segnalazione agli aeromobili; b) i compiti di dispatching dei voli svolti dai flight dispatcher quali definiti dal regolamento (UE) n. 965/2012; c) i compiti di controllo del carico relativi alla pianificazione del carico, ai calcoli della massa e del centraggio, ai messaggi e alle comunicazioni relativi al controllo del carico e al rilascio di documenti concernenti il controllo del carico; d) la supervisione a terra; e) l’assistenza olio per l’aeromobile (compresi il rabbocco e interventi di manutenzione) effettuata da imprese di manutenzione approvate a norma del regolamento (UE) n. 1321/2014, da altre organizzazioni conformi al regolamento (UE) n. 1321/2014 e da altre imprese di manutenzione in possesso di un’approvazione rilasciata in conformità dell’annesso 8, capo 6, dell’ICAO; f) la pulizia esterna dell’aeromobile se effettuata da imprese di manutenzione approvate a norma del regolamento (UE) n. 1321/2014, da altre organizzazioni conformi al regolamento (UE) n. 1321/2014 e da altre imprese di manutenzione in possesso di un’approvazione rilasciata in conformità dell’annesso 8, capo 6, dell’ICAO e se l’attività è inclusa nel manuale di manutenzione dell’organizzazione; g) qualsiasi altra attività di assistenza a terra, se svolta da un’impresa di manutenzione approvata a norma del regolamento (UE) n. 1321/2014, da altre organizzazioni conformi al regolamento (UE) n. 1321/2014 e da altre imprese di manutenzione in possesso di un’approvazione rilasciata in conformità dell’annesso 8, capo 6, dell’ICAO ai fini della manutenzione dell’aeromobile; h) il trasporto a terra di passeggeri e membri dell’equipaggio quando si tratta dell’unico servizio fornito da un soggetto; i) l’auto-assistenza, se effettuata da operatori di aeromobile che svolgono uno dei tipi seguenti di operazioni: i) le operazioni di trasporto aereo commerciale con aeromobili a motore non complessi; ii) le operazioni di volo con aeromobili a motore complessi o non complessi che non sono operazioni di trasporto aereo commerciale; j) la gestione dei passeggeri a mobilità ridotta, o il trasporto a terra di passeggeri e membri dell’equipaggio, o entrambi, quando si tratta degli unici servizi di assistenza a terra forniti da un gestore aeroportuale con personale proprio, non cumulati con altri servizi di assistenza a terra forniti da tale gestore aeroportuale.
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